L’eventuale adesione alla sanatoria tombale non preclude l’attività di controllo automatizzato, più in particolare il condono tombale del 2002 preclude l’accertamento ma non della procedura di liquidazione, a chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17136/2014. In sostanza l’aver perfezionato il condono fiscale garantisce il contribuente solo dagli accertamenti e non dalla liquidazione delle imposte in seguito a riscontri formali. Nonostante la sanatoria l’Amministrazione finanziaria può effettuare il controllo formale della dichiarazione dei redditi ed è legittimata ad emettere la cartella di pagamento relativa alla liquidazione dell’imposta dovuta basandosi su quanto emerso dal controllo automatizzato (articolo 54-bis del Dpr 633/1972).
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Il caso
Nel caso in esame si trattava di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IVA annuale non versata dal contribuente, risultante dal controllo automatizzato del modello UNICO. Inizialmente la Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione Finanziaria, avendo il contribuente presentato istanza di condono tombale. L’Amministrazione Finanziaria era poi ricorsa in Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 9, comma 9, della legge 289/2002.
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La sentenza
I giudici supremi hanno accolto il ricorso dell’Ente impositore, dando immediata applicazione all’articolo 9, comma 9, della legge 289/2002:
“La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate”.
Tale articolo si limita a escludere che il condono comporti una modifica semplicemente in merito all’importo di eventuali rimborsi e crediti indicati nelle dichiarazioni presentate, perché l’adesione alla sanatoria non impone al contribuente la rinuncia al credito e in parallelo non preclude all’Amministrazione il suo rimborso, se lo ritiene fondato, o l’accertamento della non rimborsabilità (ordinanza 340/2005 della Corte Costituzionale). La presentazione dell’istanza di condono preclude quindi dall’accertamento, ma non dalla procedura di liquidazione effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 57 della legge 413/1991 e 36-bis del Dpr 600/1973, basandosi sui quali l’Amministrazione Finanziaria si limita a cogliere l’effettiva rilevanza delle varie componenti reddituali ai fini della corretta determinazione dell’imponibile. In conclusione la cartella impugnata con costituisce atto impositivo emesso in violazione dell’adesione al condono tombale, che preclude qualsiasi accertamento, non avendo le liquidazioni “portata innovativa se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo” (sentenza della Cassazione n. 1438/2013).