Entra in vigore dal 1° settembre l’iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese prevista dal DL 91/2014 (convertito in Legge 116/2014), a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). L’art. 20 comma 7 bis del Decreto prevede infatti l’iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l’obiettivo di facilitare le procedure per l’avvio delle attività economiche.
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Ad essere escluse da tale opportunità sono le altre richieste delle società (nomina di amministratori o di esercizio della attività) e le iscrizioni delle imprese individuali e delle Spa. In tutti questi casi continua a valere il termine dei 5 giorni dall’arrivo della pratica. Diventano invece più veloci le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali e di persone. L’articolo del DL va a modificare l’articolo 2189 del Codice civile nella parte in cui stabilisce che
«prima di procedere alla iscrizione, l’ufficio del Registro deve accertare (…) il concorso delle condizioni richiesta dalla legge per l’iscrizione».
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La novità consiste nel fatto che dal 1° settembre il conservatore del Registro non dovrà più effettuare tale controllo di legalità che verrà effettuato esclusivamente dal notaio, per questo l’iscrizione veloce al Registro viene limitata alle richieste che presentano in allegato un atto notarile. In ogni caso il giudice del Registro potrà eventualmente ordinare la cancellazione della richiesta, nel caso in cui su segnalazione del conservatore verifichi che il notaio non ha rispettato la legge.