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Guida DURC: istruzioni per l’uso

di Roberto Pascale

Pubblicato 14 Giugno 2013
Aggiornato 10 Novembre 2016 15:16

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DURC in pillole: in attesa delle semplificazioni 2013, ecco le risposte ai dubbi dei lettori di PMI.it sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è da sempre al centro di asperità per le imprese e di difficili interpretazioni normative. In attesa delle semplificazioni promesse dal Governo (leggi di più), riesaminiamo ancora una volta i più critici e dubbi: chi deve richiederlo, quando, e con quali conseguenze in caso di mancata esibizione, soprattutto e nei rapporti con le stazioni appaltanti. => Consulta la normativa aggiornata sul DURC

Richiesta DURC: regole

Al di là del D.M. 24/10/2007 (modalità di rilascio, contenuti analitici del DURC, tipologie di irregolarità previdenziale e condizioni non ostative al rilascio), bisogna prestare attenzione alle novità 2012: l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 ha semplificato la richiesta DURC, perchè vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA (=> Leggi modalità 2013 di richiesta del DURC). In pratica, dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC non può più essere avanzata da ditte appaltatrici o subappaltatrici ma solo da Stazioni Appaltanti pubbliche o Amministrazioni procedenti. Tuttavia, non è possibile presentare autocertificazione (leggi perché), essendo il DURC un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese e che quindi deve essere comprovata da Enti tecnici.

Contenuti del DURC

I contenuti del documento restano quelli: denominazione/ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura, data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio. => Approfondisci: DURC regolare per imprese con crediti PA

Obbligo DURC: i soggetti

Vediamo chi deve richiedere obbligatoriamente il DURC: la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre è richiesto a datori di lavoro e lavoratori autonomi nei seguenti casi:

  • Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;
  • Lavori privati in edilizia con obbligo DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;
  • Agevolazioni contributive;
  • Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA).

Obbligo DURC: i casi

La richiesta del DURC è obbligatoria sia quando si tratta di opere edili, sia di servizi (pulizie, assistenza, servizi professionali), sia di beni mobili o immobili (arredi, attrezzature per ufficio, veicoli, etc.). La stessa cosa accade quando si opera su cantieri mobili e temporanei (anche itineranti, tipo spettacoli di piazza e simili). => Leggi quando il DURC è obbligatorio negli appalti

Dunque il DURC è necessario: negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (DIA) o permesso a costruire (PAC); per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. => Leggi perché il DURC non è necessario per ogni gara: ordinanza CdS

Richiesta e rilascio DURC

Al rilascio DURC sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro. La richiesta DURC avviene tramite modulistica unificata predisposta da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio avvengono attraverso strumenti informatici (Sportello Unico Previdenziale). Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il silenzio assenso. Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R o posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità. Chiarito questo primo importantissimo punto, veniamo ai tanti equivoci che sono nati e che continuano a caratterizzare il burrascoso rapporto tra piccoli imprenditori e, soprattutto, la Pubblica Amministrazione.

Ditte individuali senza dipendenti

Le piccole imprese, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare senza alcun dipendente ricevono parimenti richiesta dall’ente pubblico di esibizione del DURC come vincolo al pagamento della fornitura. Non avendo rapporti di lavoro dipendente, l’imprenditore resta di sasso e, quando si rivolge a INPS e INAIL, apprende che non può essere rilasciata alcuna documentazione in quanto manca il presupposto giuridico (ovvero la presenza di lavoratori dipendenti)! => Scopri come funziona il DURC per i liberi professionisti

Come regolarsi? Abbiamo interpellato la direzione provinciale dei due principali enti coinvolti (INPS e INAIL) ricevendo in entrambi i casi la medesima risposta: «il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, l’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto».

Rapporti tra privati

Nei rapporti tra privati non vi è alcun obbligo di produzione DURC se non quando le prestazioni siano riconducibili ai lavori edili soggetti ad autorizzazione (per intenderci, la ristrutturazione interna, spesso, avviene senza alcuna concessione, mentre quella esterna è invece soggetta).

Prestazioni professionali

Nella immensa casistica segnaliamo, infine, che vanno considerate anche le prestazioni professionali sanitarie (laboratori di analisi e medici specialisti in medicina preventiva del lavoro) e quelle di accertamento e riscossione tributi, a fronte delle quali i prestatori del servizio sono obbligati, per il saldo dei loro emolumenti, alla presentazione del DURC.

=> Leggi i chiarimenti INPS sul DURC

Rapporti con la PA

Ma uno dei principali problemi evidenziati dai titolari di piccole imprese impegnate in forniture e gestione di lavori in appalto con la PA riguarda la presentazione del DURC per accedere al saldo delle spettanze dovute.

=> Leggi come compensare DURC e crediti PA

Liberi professionisti

Analizziamo la categoria dei liberi professionisti: ingegneri, geometri, architetti, avvocati, consulenti fiscali e del lavoro, prestatori di servizi professionali regolamentati dall’appartenenza ad ordini costituiti e non, free-lance, intermediatori, agenti, etc.

Per gli appalti di servizi attinenti ingegneria e architettura, la normativa impone la verifica della regolarità contributiva limitatamente alla fase di affidamento dell’incarico (vedasi artt. 38 e 90 c. 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). Occorre peraltro tener presente che, nella bozza di regolamento di attuazione del codice dei contratti in corso di assunzione, è stata introdotta una norma che prevede l’obbligatorietà di acquisizione DURC per il pagamento degli stati avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture.

Ad oggi, nelle more dell’adozione di norme che dispongano univocamente detta obbligatorietà, ed in assenza di eventuali disposizioni specifiche contenute nei documenti contrattuali, non pare sussistere obbligo di acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva ai fini del pagamento di un acconto sulla parcella professionale.

Va comunque premesso che la certificazione di regolarità contributiva (obbligatoria in fase di affidamento incarico) è l’attestazione con cui l’Ente competente certifica la regolare posizione, ai fini previdenziali, dei propri iscritti. Ora, il DURC viene attualmente rilasciato dall’INPS, dall’INAIL o dalla Cassa edile, e comprova la regolarità dell ‘ impresa nei confronti di detti Enti. Per cui, i professionisti devono acquisire, attraverso distinte richieste, sia il DURC (se trattasi ad esempio di società tenuta ai versamenti INPS e INAIL), sia la certificazione della competente cassa previdenziale (tipo INARCASSA o altri enti previdenziali di settore, quali EPAP, CEPAG, ordine forense, ecc.)

Attività commerciali

Passiamo ora alle forniture di beni e prodotti. La giurisprudenza ha più volte chiarito che nella cessione di beni e prodotti alla PA deve essere contemplata anche la verifica della regolarità contributiva, soprattutto quando trattasi di forniture derivanti da appalti pubblici: tutto ciò che passa attraverso un atto deliberativo del consiglio e/o della giunta di Comune, Provincia o Regione deve essere accompagnato dal DURC.

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) quando ha facoltà di deliberare autonomamente l’assegnazione di una fornitura è egualmente obbligato alla verifica della regolarità contributiva.

Imprese che realizzano opere pubbliche

Le imprese realizzatrici di opere pubbliche sono sempre tenute a produrre il DURC, coinvolgendo e controllando in questa fase anche le eventuali ditte subappaltatrici o fornitrici di lavoro a cottimo.

=> Leggi i chiarimenti in G.U. su DURC e Appalti pubblici

Validità temporale

Come ci si deve comportare quando l’Ente deve procedere al saldo di una fornitura, al pagamento di un servizio o allo stato di avanzamento lavori (SAL)? Così come è necessario presentare il DURC in sede di gara d’appalto, così è obbligatorio presentarlo per la firma del contratto, come è dovuto in occasione del pagamento delle spettanze.

=> Consulta le nuove validità temporali

Il punto è la validità temporale dell’obbligazione, che ricade sul soggetto che intrattiene il rapporto con la PA: se al momento della gara ho un DURC regolare posso partecipare tranquillamente, anche se per assurdo il giorno dopo non verso la mia brava rata di contributi. L’apertura delle offerte avviene dopo un mese.

Il DURC era valido per la “FASE” della presentazione dell’offerta. E tanto basta! Nel caso di aggiudicazione postuma, per la firma del contratto mi verrà richiesta una nuova attestazione.

Ritardi per forza maggiore

Visto che la cosa si è spesso verificata, mettiamo che io sia vincitore di gara in un Comune e abbia presentato il DURC per la firma del contratto, fissata per il giorno tot. Cade la maggioranza, il consiglio viene sciolto ed io lì ad aspettare di firmare.

Dopo due mesi arriva il Commissario Prefettizio e mi convoca per la firma ma nel frattempo la mia posizione da regolare è diventata irregolare: l’ente non può richiedermi ancora il DURC in quanto la fase relativa alla stipula del contratto è slittata per cause di forza maggiore, e quindi, non può essere richiesta “ora per allora” la documentazione probante (Sentenza Tribunale di Latina del 28/06/2010).

=> Leggi perché sul DURC le imprese denunciano la PA

Soluzione analoga nei casi di regolare presentazione SAL a conclusione della prima parte dei lavori, per il pagamento che stabilito da contratto entro una certa data. Anche allegando DURC regolare, spesso accade di attendere invano la liquidazione.

E senza incassare non si riescono a pagare i contributi e la posizione diventa irregolare. Quando finalmente l’ente dispone il pagamento (in ritardo) e ci si accorge che il DURC è scaduto, il burocrate ne richiede uno aggiornato: non potendo averne uno fresco ed in regola, il famoso credito dormirà presso le casse comunali un sonno che sa di eternità.

Anche in questo caso, essendo il ritardo imputabile a cause non riconducibili al creditore, l’ente non può bloccare il pagamento richiedendomi una documentazione “ora per allora” in quanto alla fase di presentazione del SAL la posizione era regolare. (Sentenze di decine di Tribunali di Toscana, Lazio, Marche, Lombardia, Piemonte a seguito di ricorsi delle imprese). Quanto detto è valido erga omnes.