In vista della prossima scadenza TASI e IMU di settembre-ottobre nei Comuni che non hanno deliberato in tempo per l’acconto di giugno, arriva un’importante precisazione del ministero: lo 0,08% aggiuntivo sulle aliquote massime di IMU e TASI va tassativamente applicato o alle prime case o agli altri immobili, oppure spalmato fra le due categorie. Ma non si può aggiungere interamente a ciascuna di esse.
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Si potrebbe dire un chiarimento superfluo, visto che era chiaramente spiegato nel Dl 16/2014 convertito dalla legge 68/2014, che è andato a modificare l’articolo 1, comma 677, della legge 147/2013 (legge di stabilità). Eppure diverse delibere comunali (esempi: Venezia e Biella) non sono coerenti con tale meccanismo applicando due volte la maggiorazione, superando quindi lo 0,08% complessivamente applicabile.
Il ministero, quindi, ha fornito ulteriori chiarimenti, con la circolare 2/DF del 29 luglio 2014. Anche in vista del prossimo 10 settembre, nuova scadenza per emettere delibere che consentano il pagamento dell’acconto entro il 16 ottobre (nei Comuni che non emetteranno delibera nemmeno entro questo termine, si pagherà tutto a dicembre in un’unica soluzione). Il Dipartimento delle Finanze spiega con dovizia di particolari come si applica la maggiorazione dello 0,08% e fornisce anche esempi di calcolo, partendo dalla regola che, per immobili non prima casa, la somma IMU + TASI non può superare l’1,06% – così come per per le prime case di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – mentre per le prime case si paga solo la TASI con aliquota massima 0,25%.
=> TASI e IMU: la proroga al 16 ottobre
Maggiorazione: esempi di calcolo
La maggiorazione dello 0,08% deve essere applicata o agli immobili diversi dalla prima casa (e alle prime case di lusso, assimilate a questa tipologia) oppure alle abitazioni principali.
- Quindi, ad esempio, si può portare all’1,14% la maggiorazione sulle abitazioni diverse dalla prima casa e contemporaneamente anche allo 0,68% quella sulle case di lusso, ma in questo caso bisogna lasciare a un massimo dello 0,25% la TASI sulla prima casa. Se invece si porta allo 0,33% l’aliquota sull’abitazione principale, non si possono applicare maggiorazioni alle altre aliquote.
- Si può anche distribuire lo 0,08% fra le varie tipologie di immobili : ad esempio applicando lo 0,04% di aumento sulle prima case e un’analoga percentuale agli altri immobili. Unica eccezione, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che pagano una TASI dello 0,1% e ai quali non si possono applicare maggiorazioni.
del Dipartimento delle Finanze