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Lavoro nero: codice tributo per le sanzioni in F23

di Noemi Ricci

Pubblicato 29 Luglio 2014
Aggiornato 5 Agosto 2014 09:43

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Inasprite le sanzioni per il lavoro nero: il codice istituito dall'Agenzia delle Entrate per versarle.

Con la Risoluzione n.70/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “79AT” da utilizzare nel modello F23 per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Maggiori sanzioni

Il codice tributo denominato “79AT – Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145” deve essere utilizzato per versare l’incremento delle sanzioni amministrative previste dall’art. 14, c. 1, lett. b) e c), D.L. n. 145/2013.

Sviluppo e tutela dell’occupazione

Le maggiori sanzioni per il lavoro nero verranno utilizzate per lo sviluppo e la tutela dell’occupazione, o meglio verranno versate in due appositi capitoli di entrata del bilancio:

  • dello Stato per finanziare il Fondo sociale per occupazione;
  • dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato ad una maggiore Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

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Modello F23

Nel modello F23 andranno indicati:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, il codice “VXX”, sostituendo XX con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari” pubblicata sul sito dell’Agenzia;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, il codice tributo “79AT”.

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