Mentre dal mondo delle professioni continuano ad arrivare richieste di slittamento per la presentazione del modello 770, vediamo una breve guida alla compilazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta sulle ritenute, da presentare entro il 31 luglio 2014 (a meno che non arrivino proroghe). Il 770 Ordinario va utilizzato per comunicare ritenute operate su dividendi,proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati. Il 770 Semplificato si usa per tutte le altre tipologie di ritenute operate dal sostituto d’imposta.
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Il 770 Semplificato
Devono presentare il 770 – con invio telematico, direttamente o attraverso un intermediario – società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati), società di persone, società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole, enti non commerciali, enti privati residenti nel territorio dello Stato, associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali, società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, trust, condomìni, gruppi europei d’interesse economico (Geie), curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto, soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef ma che sono assoggettati a contribuzione Inps (per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia), amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati, soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte, titolari di posizione assicurativa Inail che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.
Compilazione 770: i dati
- Redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
- Indennità di fine rapporto.
- Prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione.
- Redditi da lavoro autonomo.
- Provvigioni e redditi diversi.
- Dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
- Versamenti effettuati, crediti e compensazioni operate, da indicare nei prospetti ST, SV e SX, solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario. Se invece il sostituto d’imposta presenta anche il 770 ordinario, i quadri St, SV e SX non vanno compilati.
Novità 770/2014
Il modello 770/2014 presenta una serie di novità. Nel Frontespizio, nella sezione dedicata a “redazione della dichiarazione” è stata introdotta una nuova casella “casi di non trasmissione dei prospetti ST, Sv e SX“, dedicata ai sostituti che non compilano questi campi. Le amministrazioni dello stato indicano il codice 1, un sostituto che non abbia operato ritenute relative al 2013 indica il codice 2. Nello spazio dedicato alla firma della dichiarazione, è stata aggiunta la casella attestazione, che va barrata dai sostituti che utilizzano in compensazione somme superiori a 15mila euro, e che in base alla legge di Stabilità devono chiedere il visto di conformità.
La prima parte del modello è dedicata al lavoro dipendente, divisa in diverse parti dedicate ai dati del dipendente, a quelli fiscali (somme assoggettate a tassazione ordinaria, con ritenuta a titolo d’imposta, assoggettati a imposta sostitutiva o a tassazione separata). Nella compilazione, bisogna tenere presete che ci sono una serie di nuovi codici da segnare nelle annotazioni: AC per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, CC per la previdenza complementare, Cg per la quota non dedotta dal periodo d’imposta di riferimento. Attenzione anche alle Tabelle A e B, in appendice, con tutte le detrazioni al 24 e al 19%. La seconda parte è invece dedicata alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Infine, i dati riassuntivi nei prospetti SS, ST, SV, SX, SY.
Per approfondimento: istruzioni di compilazione