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Pensioni: requisiti di accesso per personale viaggiante trasporto pubblico

di Alessandra Caparello

Pubblicato 10 Luglio 2014
Aggiornato 28 Ottobre 2014 06:32

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Requisiti di accesso alla pensione per personale viaggiante trasporto pubblico doganali, dal primo gennaio 2014.

Lavoratrici:

  • dal 1.01.2014 al 31.12. 2015: 58 anni e 9 mesi
  • dal 1.01.2016 al 31.12.2017: 60 anni e 3 mesi
  • dal 1.01.2018 al 31.12.2010: 61 anni e 3 mesi

Lavoratori:

  • dal 1.01.2014 al 31.12.2015: 61 anni e 3 mesi
  • dal 1.01.2016 al 31.12.2020: 61 anni e 3 mesi

Autisti di autobus e tram uomini e donne a 60 anni sottoposti a visita medica e riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante: 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007; se riconosciuti idonei e se compiono i 60 anni nel 2014: 60 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi; se non sottoposti a visita medica compiendo 60 anni nel 2014: 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007.

Continuano a trovare applicazione le disposizioni precedenti al regolamento ex DL 201/11 (regime derogatorio):

  • lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento;
  • lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione.

Se i limiti di età sono elevati, la disciplina precedente si applica solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente. Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, viene raggiunto il limite massimo di età, ossia 60 anni per chi guida veicoli a motore, elevato, anno per anno, fino a 68 anni (qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale).