I due bonus del Piano Casa sono validi anche per attività di ampliamento, secondo le linee guida specificate per le ristrutturazioni: parliamo delle detrazioni 36% e 55%, cui fa riferimento la recente risoluzione 4/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sull’argomento.
La risoluzione 2/E precisa ora che la ritenuta di acconto del 10% sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico può essere trasferita alle singole imprese.
Questo, una volta azzerato l’eventuale debito Ires e se tale scelta è contenuta in un atto formale, come ad esempio un verbale del Consiglio di amministrazione.
Rimanendo sugli aspetti legati alla ritenuta di acconto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione 3/E in cui si specifica che tale imposta non deve essere versata necessariamente tramite bonifico bancario in caso di oneri di urbanizzazione presso i Comuni. Inoltre, sempre per evitare che i Comuni a loro volta subiscano la ritenuta del 10%, qualora fosse comunque necessario il pagamento tramite bonifico, occorrerà indicare espressamente il comune destinatario e nella causale che si tratta di oneri di urbanizzazione.
Pertanto dovrà essere evidente che non si tratta di interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico, ma con un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Ricordiamo che, indicato dalle circolari 57/E e 121/E del 1998, l’ampliamento di superfici è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici.
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