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Fondi di solidarietà bilaterali: chi può accedervi

di Noemi Ricci

Pubblicato 22 Luglio 2014
Aggiornato 29 Luglio 2014 09:46

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I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle condizioni per accedere ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Rispondendo ad un interpello presentato da Confindustria, Legacoop e Confcooperative, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito quali sono le imprese destinatarie dei Fondi di Solidarietà bilaterali istituiti con la Riforma del Lavoro Fornero (art. 3, comma 4 e ss., Legge n. 92/2012 ) e finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”.

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Il dubbio sul quale gli interpellanti hanno richiesto il parere del Ministero riguardava le imprese, tra quelle che occupano mediamente più di 15 dipendenti, che sono tenute all’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali e le specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai Fondi stessi, individuate da singoli regolamenti ministeriali. Il Ministero ha chiarito che l’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali è prevista esclusivamente per le imprese con organico superiore mediamente ai 15 dipendenti, non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS e ha ricordato che l’art. 3, comma 4, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni stabilisce:

“Le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di Solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.

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Per quanto riguarda le modalità e le condizioni di accesso ai Fondi il Ministero rimette alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione. Per quanto riguarda invece le modalità e le condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali il Ministero sottolinea che sono da ritenere oramai superate.