Pubblicità ingannevole: nuove regole

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 16 Luglio 2014
Aggiornato 19 Settembre 2022 14:55

In vigore il nuovo Regolamento sulla pubblicità ingannevole e clausole vessatorie: le novità.

Aggiornate da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il ”Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” così da adeguare le norme del 2012 alle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 21 di febbraio 2014, n. 21 volto ad attuare la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

=> Libero mercato, pubblicità ingannevole e concorrenza sleale

Nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento sulla pubblicità ingannevole e le clausole vessatorie prevede:

  • la possibilità di invitare a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o scorrettezza del messaggio pubblicitario;
  • l’informazione al professionista sulla vessatorietà delle clausole contrattuali (moral suasion);
  • l’interpello preventivo del professionista per un parere di conformità delle clausole contrattuali rispetto al Codice del Consumo.

Pubblicità ingannevole

Più in particolare, in caso di segnalazione all’Autorità, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), di pubblicità ritenuta ingannevole o illecita, o di pratiche commerciali ritenute scorrette, sarà possibile qualora sussistano fondati motivi invitare il professionista per iscritto a rimuovere i profili indicati, a meno che non si tratti di un caso di particolare gravità.

=> Parlamento Europeo, no a pratiche commerciali sleali per le PMI

Clausole vessatorie

Le stesse modalità di segnalazione all’Antitrust possono essere utilizzate per richiedere l’intervento nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori ritenute vessatorie. Qualora esistano fondati motivi, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion).

Interpello preventivo

Le imprese hanno inoltre la possibilità di interpellare in via preventiva l’Authority in merito alla vessatorietà delle clausole che si vogliono inserire nei contratti con i consumatori inviando, in formato cartaceo o elettronico (PEC), l’apposito formulario allegato al Regolamento, completato in ogni sua parte. Da precisare che l’impresa richiedente l’interpello deve indicare:

  • le ragioni e gli obiettivi che motivano l’inserimento della singola clausola;
  • la sua non vessatorietà anche in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole contenute nello stesso contratto o in altro contratto collegato o dal quale dipende;
  • le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto.

Entrata in vigore

Il nuovo Regolamento è entrata in vigore il 15 luglio, ovvero il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 giugno 2014 (G.U. n. 149/2014). Le norme del Regolamento sulle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti sono applicabili a partire dal 13 giugno 2014.