Ancora poco tempo per le imprese agricole che producono energia elettrica da fonti agroforestali e fotovoltaiche per effettuare il ricalcolo dell’acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2014.
Il 16 luglio, infatti, scadono i termini per il versamento con maggiorazione dell’acconto 2014, rideterminato secondo le nuove regole introdotte dall’art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 (decreto IRPEF). La scadenza per la determinazione forfetaria del reddito per le imprese agricole con fotovoltaico introdotta dalla norma di legge era in realtà il 16 giugno, ma essendo la legge di conversione del 23 giugno ora è necessario provvedere al versamento entro il 16 luglio con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Tassazione agroenergie
Più in particolare l’articolo 22 che prevede una riduzione delle spese fiscali, stabilisce che:
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.1-bis
Limitatamente all’anno 2014, ferme restando le disposizioni Tributari e in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d’imposta.