Tutte le controversie pendenti relative a sanzioni per questioni di orario di lavoro riferite al periodo 1 settembre 2004 – 24 giugno 2008 vanno riviste dalle DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) perché la legislazione vigente in quegli anni è stata ritenuta illegittima (troppo severa) dalla Corte Costituzionale: le indicazioni sono contenute nella circolare ministeriale 10 luglio 2014, emessa in seguito al deposito, avvenuto il 4 giugno 2014, della sentenza n.153 del 21 maggio 2014. La Consulta ha stabilito l’illegittimità della norma prevista dall’articolo 18 bis, commi 3 e 4, del Dlgs 66/2003 nella formulazione precedente a quella attuale.In pratica, la bocciatura riguarda una modifica a questa norma che era stata introdotta con l’articolo 1, comma 1, lettera f, del dlgs 213/2004, che è scattata l’1 settembre 2004 e ha cessato di avere effetto il 24 giugno 2008, quando è stata modificata dall’articolo 41 del dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008). Il succo è che la Corte ha dichiarato incostituzionale ilregime sanzionatorio relativo alle controversie sugli orari di lavoro previsto nell’arco temporale sopra indicato. Non vengono invece in alcun modo intaccate le eventuali controversie che si riferiscono a un periodo antecedente il primo settembre 2004 o successivo al 24 giugno 2008.
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La norma contestata prevedeva sanzioni considerate dalla Corte troppo severe in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, ferie annuali. Il motivo del rigetto è che la legge delega a cui si riferisce il decreto in questione non consentiva questo inasprimento delle sanzioni, ma anzi indicava la necessità di prevedere
«sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».
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Applicazione
la sentenza prevede di rivedere le sanzioni solo in caso di procedimento ancora pendente: gli ispettori potranno rideterminare gli importi relativi alle pendenze non ancora oggetto di ordinanza di ingiunzione (relative a verbali di contestazione o notificazione di illeciti amministrativi), con ordinanza di ingiunzione già emessa ma senza che sia ancora scaduto il termine per l’opposizione giudiziale, con giudizio ancora pendente o con sentenza non ancora passata in giudicato.
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Nel caso di controversia arrivata a sentenza definitiva, resta invece valida quella passata in giudicato. Se il processo sanzionatorio è definitivamente terminato (verbali già pagati, ordinanza con termini di opposizione scaduti, contenziosi con sentenza passate in giudicato), infatti, la pronuncia delle Corte Costituzionale non ha alcun effetto perché, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione:
«quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di aver efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
Quindi, se a questa data (5 giugno, giorno successivo al deposito della sentenza) ci sono ancora situazioni pendenti relative alla norma decaduta queste vanno riviste, ma tutti i casi che si erano risolti precedentemente restano inalterati.
153 del 2014