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Contrattazione II livello: al via gli sgravi contributivi 2013

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 11 Luglio 2014
Aggiornato 8 Febbraio 2023 16:51

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L'INPS dà il via all'inoltro delle domande per la fruizione sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello per l'anno 2013.

In merito allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 arriva un nuovo Messaggio INPS (n. 5887/2014). L’oggetto della comunicazione è l’avviso della conclusione della sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio (comunicata con il Messaggio 5613 del 26 giugno 2014) e il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative alla fruizione dello sgravio contributivo 2013.

=> Contratti II livello: pronti gli sgravi contributivi 2013

Inoltro delle domande

Più in particolare i termini sono stati aperti dalle ore 15.00 di mercoledì 9 luglio 2014 fino alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014. Le istanze potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML – per accedere allo sgravio con riferimento alle somme incentivanti corrisposte nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre) utilizzando la documentazione e i flussi XML pubblicati nella pagina Sgravi Contrattazione 2013.

=> Sgravi contratti II° livello: istruzioni operative

Correzioni o aggiornamenti

Per eventuali correzioni o aggiornamenti delle domande inviate, quindi per annullare e trasmettere nuovamente le domande, c’è tempo fino alle ore 23.00 di venerdì 8 agosto 2014.Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

Sgravio contributivo spettante

Il Messaggio precisa infine che, per la determinazione della percentuale di sgravio spettante:

“Il contributo addizionale ASpI (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.