Approda sulla Gazzetta ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014 il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014 sulla cosiddetta “exit tax”, relativa alla tassazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento della residenza fiscale all’estero che vede coinvolti i soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, ai sensi dell’art. 166 TUIR.
=> Exit tax in UNICO società di capitali e consolidato 2014
Il decreto disciplina l’opzione per la sospensione o per la rateizzazione dell’exit tax dovuta sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In sostanza le imprese italiane che sposteranno la residenza in un altro Paese UE avranno la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni: la sospensione fino a 10 anni o la rateizzazione in sei anni. Tali opzioni non si applicano però sui maggiori e i minori valori dei beni merce, sui fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione italiana, e in generale sui componenti positivi e negativi che formano il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia.
Sospensione
Il decreto dispone che la plusvalenza derivante dal trasferimento di sede si considera conseguita nel momento in cui termina l’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento. Le aziende che decideranno di optare per la sospensione fino a un massimo di 10 anni potranno versare le imposte dirette sulle plusvalenze latenti sulle aziende o i rami d’azienda che non confluiscano in una stabile organizzazione in Italia al momento del realizzo.
Rateizzazione
Per quanto riguarda la rateizzazione dell’exit tax, il numero massimo di rate per effettuare il pagamento viene ridotto da dieci a sei.
Entrata in vigore
Il nuovo decreto si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d’imposta che inizia successivamente a quello della sua entrata in vigore, dunque dal 1° gennaio 2015 in poi. Per i trasferimenti effettuati prima di tale scadenza rimangono valide le norme previste dal D.M. 2 agosto 2013.