La detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati dopo il 3 gennaio 2013 è cumulabile con altri incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, ma non con quelli nazionali o comunitari. La precisazione è contenuta nella riformulazione della FAQ n. 35 dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
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Detrazioni cumulabili
Quindi, se ad esempio il Comune prevede formule di incentivazione locale per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a compensazione, queste si possono sommare con il bonus nazionale del 65%, prorogato per tutto il 2014 dalla legge Finanziaria, purché nel limite temporale indicato (intervento successivo al 3 gennaio 2013). La cumulabilità a partire dallo scorso hanno è stata resa possibile dal Dlgs 28/2011, articolo 28, comma 5, che ha abrogato il precedente divieto al cumulo degli incentivi a decorrere dal 3 gennaio scorso. Se dunque il lavoro è stato effettuato fra il 1° gennaio 2009 (entrata in vigore del beneficio fiscale) e il 2 gennaio 2013, allora non c’è cumulabilità e bisogna scegliere tra la detrazione nazionale e quella locale.
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Percentuale detraibile
Possono usufruire del Bonus Energia gli interventi su edifici o parti di edifici esistenti (anche singole unità immobiliari), pannelli solari, caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza. L’incentivo è pari al 65% per tutto il 2014 mentre scenderà al 50% dal 2015. Fino al 5 giugno 2013 era pari al 55% per cui, nel caso in cui sia stato eseguito un lavoro nel marzo 2013, si può cumulare un eventuale incentivo locale con l’Ecobonus calcolato al 55%.
Sgravi alternativi
Non sono invece mai cumulabili due diverse agevolazioni previste da norme nazionali, indipendentemente dalla data in cui si sono svolti i lavori. Quindi, non si può sommare l’Ecobonus con gli incentivi del Conto Energia o con quelli per la ristrutturazione edilizia.
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