Non è soggetto all’IRAP il professionista che si avvale dell’aiuto di colleghi di altri studi professionali. È quanto emerge dalla sentenza n. 15020/2014 della Suprema Corte di Cassazione in tema di assoggettamento ad IRAP dell’attività di lavoro autonomo. Il lavoro autonomo non è infatti soggetto al versamento dell’IRAP nel caso in cui non si tratti di attività autonomamente organizzata.
Autonoma organizzazione
Ricordiamo che il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interesse di altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
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Spetta invece al contribuente fornire le prove che non sussistano tali condizioni.
La sentenza
Nel caso in esame, che riguardava il diniego al rimborso dell’IRAP versata da un commercialista, il giudice aveva rigettato il ricorso spiegando che:
“Comunque sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione, non essendo l’attività professionale in questione vincolata a coordinamento e controllo altrui; di talché, trattandosi di prestazioni prettamente intellettuali che richiedono comunque l’utilizzo di immobilizzazioni tecniche, esse vanno razionalmente organizzate, di guisa che non può disconoscersi l’assoggettamento ad IRAP;
a far pensare che di certo il contribuente si avvaleva di una pur minima organizzazione, che costituisce il presupposto indispensabile per procedere all’applicazione dell’imposta, sono l’entità di voci come gli importi dei compensi dichiarati, il valore complessivo dei beni strumentali utilizzati e l’elevato importo dei compensi corrisposti a terzi”.
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La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza, riconoscendo al professionista il diritto al rimborso dell’IRAP pagata, con addebito delle spese di giudizio all’Agenzia delle Entrate, avendo il commercialista dimostrato di svolgere l’attività professionale da solo. Non erano infatti presenti dipendenti e/o collaboratori, servendosi soltanto di Pc, mobilio d’ufficio ed un’autovettura ad uso promiscuo, e ricorrendo saltuariamente, per le competenze estranee al proprio lavoro, ad altri professionisti con proprio studio separato e diverso dal proprio.