Con il Messaggio n. 5791 l’INPS fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014”, nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.
=> Lavoro: ripartiti i finanziamenti Welfare To Work
Imprese beneficiarie
Agevolazione che viene concesso nel caso in cui l’azienda assuma, anche part time se con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali, nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi), e consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L’incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
=> Assunzioni agevolate: reimpiego lavoratori licenziati
Incentivo assunzioni
L’Istituto provvederà a corrispondere l’incentivo in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell’incentivo deve essere indicato ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell’INPS l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo. Nel caso in cui l’azienda venga ammessa al beneficio, l’INPS:
- interromperà il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandone comunicazione al lavoratore;
- determinerà l’importo dell’incentivo spettante all’azienda – in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore – dandone comunicazione all’ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell’impresa che chiede il beneficio;
- comunicherà all’azienda (tramite Cassetto previdenziale) l’avvenuta autorizzazione.
Conguaglio dei contributi
Nel caso si voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti l’impresa indicherà nella richiesta:
- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;
- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;
- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.
Interruzione del contratto
Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro, ovvero nel corso dei primi dodici mesi:
- se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa dovrà restituire il 100% dell’incentivo fruito;
- se dovuto a dimissioni del lavoratore, l’impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;
- se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.