In caso di accertamento notificato ad una società, questo è valido solo se la notifica degli atti tributari riguardanti la persone giuridica avviene presso la sede legale. A precisarlo è stata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 1679/12/14, che riguardava un’ingiunzione di pagamento ai fini TARSU con notifica dell’atto di pignoramento recapitato presso terzi.
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Notifica presso la sede legale
La società aveva quindi impugnato l’atto di pignoramento e proposto ricorso in CTR richiamando l’invalidità degli atti non recapitati presso la sede legale dell’azienda, ma in un punto di smistamento logistico dell’azienda contribuente, e quindi la violazione degli articoli 46 del codice civile e 145 del codice di procedura civile i quali prevedono la notifica degli atti, per le persone giuridiche, nel luogo dove le stesse hanno la sede legale. I giudici della CTR della Lombardia hanno accolto il ricorso dichiarando nulla la notificazione degli avvisi d’accertamento ai fini TARSU, l’ingiunzione di pagamento e di conseguenza il pignoramento.
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La società di riscossione è poi ricorsa in appello alla CTR che l’ha rigettato e ha imposto alla società di riscossione la compensazione delle spese di lite.