Per favorire la ricollocazione di soggetti che hanno perso il posto per la crisi nel mercato del lavoro, la legge n.191/2009 ha aggiunto al sistema delle assunzioni agevolate, ulteriori incentivi per le aziende che assumono disoccupati di lunga data, purché privi di analoghi benefici:
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Contribuzione integrativa
L’art. 2 prevede varie ipotesi. In caso di assunzione di soggetti disoccupati con 35 anni di contributi già versati, anche se beneficiari di trattamento di sostegno al reddito purché non connesso a sospensione dal lavoro.
Sono dunque ammessi i soggetti in disoccupazione ordinaria anche con requisiti ridotti, in mobilità (anche in deroga); mentre restano esclusi dall’incentivo quei lavoratori in difficoltà che hanno ancora in essere un rapporto con il datore di lavoro: varie ipotesi di cassa integrazioni guadagni (ordinaria, straordinaria o in deroga), solidarietà o di sospensione.
L’altra condizione richiesta è che la proposta lavorativa comporti un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% di quello di provenienza: la norma non dice altro, tralasciando anche riferimenti alla distanza del posto di lavoro, pur presenti in passato in provvedimenti analoghi come quello dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Incentivi contributivi
Al lavoratore viene riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa, fino alla data della maturazione del pensionamento, data dalla differenza tra contributo accreditato per la mansione di provenienza e contributo obbligatorio per il nuovo lavoro.
Tale disposizione va poi rapportata con la disposizione in merito agli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con più di 50 anni.
La disposizione non è automatica in quanto necessita di due passaggi: emanazione di un decreto concertato tra Ministro del Lavoro e dell’Economia con il quale andranno disciplinate le modalità di attuazione della disposizione; l’interessato dovrà fare esplicita domanda per godere del beneficio.
Incentivi per assunzioni di over 50
Chi assume lavoratori in disoccupazione (licenziati, beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali) che hanno più di cinquanta anni gode come incentivo, per il solo 2010 e in via sperimentale, dell’abbattimento dei contributi a proprio carico.
Sono ammissibili gli impiegati e intermedi, esclusi quelli a tempo parziale di tipo verticale; dirigenti privati; lavoratori a domicilio; soci lavoratori di società cooperative; apprendisti licenziati ex art. 19, comma 1, lettera c) della legge n. 2/2009; lavoratori disoccupati, per il solo 2010 e in via sperimentale che possano computare anche periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per massimo di tredici settimane e per i quali sono stati effettuati i versamente alla gestione separata dell’INPS; lavoratori dimissionari per giusta causa (mobbing, mancata retribuzione, demansionamento, molesti, dspostamento ad altra sede senza comprovate ragioni, comportamento ingiurioso; genitori dimissionari durante il periodo di tutela della maternità, adozione o affido o con figlio di età inferiore all’anno.
Per quanto concerne i datori di lavoro privati destinatari degli incentivi, la norma accoglie tutti senza distinzione sia rispetto all’organico sia al settore.
Incentivi contributivi
Il beneficio è analogo a quello previsto per assunzione di lavoratori in mobilità: legge n. 223/1991 art. 8, comma 2 (a termine per massimo 12 mesi) e art. 25, comma 9 (a tempo indeterminato, con bonus contributivo di 18 mesi).
Il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico, come previsto, in via ordinaria, per gli apprendisti, dopo le modifiche intervenute dalla legge.
La durata dell’incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godono del trattamento normale di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.
La norma necessita senz’altro di chiarimenti amministrativi: tuttavia, ai fini dell’effettivo godimento, non può che trovare applicazione l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e le successive circolari applicative del Ministero del lavoro n. 5 e n. 34/2008, che lo subordinano al possesso del DURC e al rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale.
Ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi, la Direzione Generale per l’attività Ispettiva ha escluso le situazioni ove, per scelta del legislatore, interi settori (esempio quello marittimo o agricolo), aree (zone montane o svantaggiate) o tipologie contrattuali (apprendistato) hanno una contribuzione di favore. Tuttavia, è anche vero che per la contribuzione ridotta in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti in mobilità, la nota ministeriale non fa assolutamente sconti.