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Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all’obbligo di iscrizione della PEC da parte dei professionisti, delle imprese individuali e delle società nel Registro delle Imprese. La Circolare 23 giugno 2014 n. 3670 sottolinea che ogni singola impresa o professionista iscritto ad ordine o Albo hanno l’obbligo di utilizzare un proprio ed esclusivo indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ribadisce che non è consentita l’iscrizione della stessa casella per due o più imprese o professionisti distinti o l’indicazione di un indirizzo PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario presso il Registro Imprese.
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L’esigenza di fornire tale precisazione nasce dall’aver rilevato un gran numero di indirizzi PEC duplicati nel Registro, condivisi da due o più imprese o professionisti.Il MiSE ricorda invece che l’Agenzia per l’Italia Digitale, con la nota dell’11 giugno 2014 (prot n. 6097), ha stabilito che l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dichiarato da imprese (societarie e individuali) e professionisti (iscritti in Albi ed Elenchi) è singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi.
A fronte di questi indirizzi assegnati contemporaneamente ad almeno due soggetti distinti, il Ministero rende noto che valuterà insieme a Unioncamere ed Infocamere le iniziative praticabili per garantire la tendenziale esaustività e affidabilità degli indirizzi PEC iscritti al Registro delle Imprese.