Le nuove procedure semplificate per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non valgono per partecipare alla gare d’appalto, che continuano a richiedere che l’impresa sia in regola al momento di presentazione della domanda: lo conferma il TAR della Campania, che contraddice un precedente pronunciamento del Tribunale del Veneto. In base alla nuova sentenza n. 3334 del 12 giugno 2014, la regolarità contributiva sancita dal DURC è necessaria anche per stipulare il contratto.
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In pratica, le procedure semplificate del DURC interno previste dal Decreto Fare (Dl 69/2013) valgono solo per le imprese che vogliono fruire di agevolazioni per le nuove assunzioni. In questo caso, non è più necessario presentare un DURC cartaceo ma è stata istitutita una procedura telematica per cui nel cassetto previdenziale dell’impresa appare il risultato delle verifica in tempo rele sulla regolarità contributiva sotto forma di semaforo: verde se è tutto ok, giallo se è necessario sanare alcune inadempienze entro 15 giorni, rosso per i casi di inadempienza.
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Ebbene, tutto questo non vale per gli appalti, che continuano richieder il rilascio del DURC vero e proprio e al quale non può essere applicata nessuna semplificazione. Il DURC per la partecipazione alle gare deve attestare la regolarità al momento del rilascio del documento. Ed è indispensabile non solo per la partecipazione alla gara, ma anche per la stipulazione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria.
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Non è chiaro come si concilia tutto questo con le ultime novità in materia di DURC previste dal Decreto Lavoro (Dl 34/2014) che introducono ulteriori semplificazioni aprendo la strada verso la completa dematerializzazione del documento unico di regolarità contributiva.