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Cartella: valida la notifica postale

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 20 Giugno 2014
Aggiornato 24 Luglio 2017 09:30

La sentenza della Cassazione che conferma la validità della notifica della cartella Equitalia effettuata via posta raccomandata.

E’ valida la cartella Equitalia inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dare l’ok ancora una volta alla notifica avvenuta via posta, se effettuata con consegna all’ufficiale postale da parte dell’agente della riscossione, sono stati i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014. Si tratta di una conferma ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602/1973 della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un’apposita relata di notifica (sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).

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Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l’ufficiale postale mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cc,o, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. La notifica diretta a mezzo posta rappresenta quindi un’alternativa alla notifica “a mani” disciplinata dalla prima parte del comma 1 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973 e affidata ai soggetti abilitati quali “ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

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I giudici hanno quindi chiarito che deve considerarsi valida la notifica della cartella effettuata a mezzo posta con consegna all’ufficiale postale a cura dell’agente della riscossione, ovvero il concessionario già esattore, e non dell’ufficiale della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal comma1, parte prima dell’articolo 26.