La circolare INPS n. 73 del 5 giugno 2014 ricostruisce le novità su TFS e TFR a rate per dipendenti pubblici ed ex Enpas o Inadel dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità. Ricordiamo che l’importo del TFR è determinato accantonando il 6,91% della retribuzione annua, per ogni anno di servizio o frazione di anno, a carico del datore di lavoro, mentre nel TFS il datore di lavoro versa il 7,10% e il dipendente il 2,50% dei contributi su base imponibile dell’80% dello stipendio.
- Il trattamento di fine servizio (TFS) è l’indennità che spetta al termine del servizio di dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 e lavoratori dipendenti in qualsiasi altro settore produttivo.
- Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma di denaro corrisposta al termine del rapporto di lavoro di dipendenti: a tempo indeterminato assunti dopo il 31 dicembre 2000; a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 (minimo 15 giorni continuativi nel mese); a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare.
=>Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipi
TFS e TFR: requisiti nel 2014
Per i dipendenti che cessano servizio dal 1 gennaio 2014 maturando da quella data i requisiti per la pensione, TFS e TFR vengono corrisposti in:
- unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- due importi se l’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute è superiore a 50.000 e inferiore a 100.000 euro (primo importo 50.000 euro, secondo pari all’ammontare residuo);
- tre importi se l’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute è uguale o superiore a 100.000 euro (primo e secondo importo 50.000 euro, terzo pari all’ammontare residuo);
E’ stato inoltre elevato a 12 mesi il termine di pagamento TFS e TFR per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
TFS e TFR: requisiti nel 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio e hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2013, TFS e TFR vengono corrisposti in:
- unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- due importi se l’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro (primo importo 90.000 euro, secondo pari all’ammontare residuo);
- tre importi se l’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute è uguale o superiore a 90.000 euro (primo importo 90.000 euro, secondo 60.000 euro, terzo ammontare residuo).
Queste modalità valgono anche per le cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2013.
=> Come calcolare il TFR con Excel
TFS e TFR: pagamento indennità
Cessato servizio dopo il 31 dicembre 2013, requisiti maturati in data successiva.
Termine breve: prestazione liquidata entro 105 giorni dalla cessazione dovuta a inabilità o decesso. L’ente datore di lavoro trasmette all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione e l’istituto provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata, entro 3 mesi.
Termine 12 mesi: prestazione in pagamento dopo 12 mesi dalla cessazione in caso di: raggiungimento limiti di età (ricompresi i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento dei 65 anni); estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto; risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Pagamento prestazione dopo 12 mesi dalla cessazione, ma entro i mesi 3 successivi. Sono esenti da questi termini:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per raggiunti limiti di età o di servizio dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età;
- personale scuola e istituzioni AFAM che ha maturato i requisiti dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013;
- personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.
Per questi soggetti la prestazione potrà essere messa in pagamento dopo 6 mesi dalla cessazione avvenuta per:
- raggiungimento limiti di età (ricomprese cessazioni per limiti di età e collocamenti a riposo d’ufficio disposti al raggiungimento del limite di età previsto (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici);
- estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine fissato nel contratto;
- pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti o anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;
- risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Per chi ha maturato il diritto entro il 31 dicembre 2013 o dopo, il pagamento delle indennità avviene entro 105 giorni per decessi ed inabilità; 24 mesi per gli altri casi.
Termine di 24 mesi: prestazione liquidata e messa in pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione per dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata; recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.). Pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione, entro i mesi 3 successivi.
TFS e TFR: deroghe di pagamento
Il pagamento avviene entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio ed estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine fissato nel contratto; 6 mesi in tutti gli altri casi. Tali deroghe si applicano a:
- lavoratori che maturano i requisiti contributivi e anagrafici prima del 13 agosto 2011;
- personale scuola e istituzioni AFAM con requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.
Pensione anticipata
Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa il servizio in anticipo si applica:
- termine di 24 mesi: per collocamento a riposo a seguito di dimissioni volontarie con diritto alla pensione anticipata maturato dopo il 12 agosto 2011; cessazione con almeno 57 anni e tre mesi e anzianità contributiva di 35 anni o 40 e 3 mesi se intervenuta prima del raggiungimento del limite previsto per la pensione di vecchiaia.
- termine di 6 mesi: con 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011; al raggiungimento entro il 31 dicembre 2011 di aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che si maturino i 53 anni e tre mesi entro il 31 dicembre 2013. Se tale età è raggiunta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi. In caso di raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, senza età anagrafica, non si considerano maturati alla i requisiti.
Per il personale in esubero nelle PA e soggetto alla Spending Review, per il prepensionamento (accesso alla pensione con regole precedenti alla Riforma Fornero) si applicano le nuove regole di rateazione e pagamento previste dalla Legge di Stabilità 2014 solo se si maturano i requisiti per la pensione dopo il 31 dicembre 2013. Diversamente si applicano le vecchie regole e il termine di pagamento TFR e TFS non decorrerà dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui si matura il diritto alla pensione secondo le regole previste dalla Riforma.