Qualsiasi intervento di natura organizzativa e gestionale realizzato all’interno di una azienda deve implicare una preventiva valutazione dei rischi che riguardano la salute e sicurezza dei dipendenti, senza dimenticare quelli meno tangibili come possono essere quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato. A confermarlo nel nostro ordinamento è la relativa circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Firmata dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro, recepisce le indicazioni della Commissione consultiva permanente, istituita con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
La circolare è ancora più importante se si considera la prossima scadenza (31 dicembre 2010) per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato previsto per tutte le aziende pubbliche e private.
Lo stress da lavoro, pur non rientrando nelle categorie di rischio convenzionali, deve essere pienamente considerato seguendo le indicazioni metodologiche fornite dalla stessa Commissione.
Nello specifico, è necessario suddividere la procedura di valutazione del rischio in due fasi distinte, la prima delle quali prevede la rilevazione di indicatori “oggettivi e verificabili”, che possano evidenziare elementi di rischio.
Tali indicatori sono classificabili nelle tre tipologie: sentinella, come ad esempio assenze per malattia, lamentele frequenti; fattori di contenuto del lavoro, come carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni; fattori di contesto del lavoro, come ruolo nell’ambito organizzativo, autonomia e conflitti interpersonali.
La seconda fase, non obbligatoria, prevede la definizione delle misure di correzione e del percorso da seguire per ridurre o eliminare il rischio da stress lavoro-correlato.