Donne che fanno impresa o vogliono aprire una start up, lavoratrici autonome e libere professioniste: sono tutte destinatarie di un piano per l’accesso al credito da 1,4 milioni di euro messo a punto da Governo, associazioni di categoria e banche. Prevede la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati ritagliati su misura per le esigenze di conciliazione famiglia-lavoro. Tutte le regole sono contenute nel protocollo d’intesa firmato da Dipartimento Pari Opportunità, Ministero Sviluppo Economico, ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza della Cooperative Italiane.
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Imprese e attività ammessibili
- PMI a prevalente partecipazione femminile: significa impresa individuale con titolare donna, società di persone con maggioranza numerica delle donne non inferiore al 60% dei soci, società di capitali con almeno 2/3 di capitale di proprietà di una donna e 2/3 del cda femminile, cooperative con almeno il 60% di soci donne.
- Lavoratrici autonome e libere professioniste.
Finanziamenti e aree di intervento
- Investiamo nelle donne: nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresao della libera professione.
- Donne in start-up: costituzione di nuove imprese o avvio della libera professione.
- Donne in ripresa: ripresa delle PMI e lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
I finanziamenti possono essere coperti dalla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” del Fondo di Garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, e in questo caso ottenre condizioni ulteriormente migliorative.
Conciliazione vita-lavoro
La parte più interessante del protocollo è contenuta all’articolo 4, “sospensione donna“: prevede la possibilità di sospendere il rimborso del capitale fino a un massimo di 12 mesi nei seguenti casi: maternità, grave malattia dell’imprenditrice / lavoratrice autonoma, suo coniuge / convivente, figli anche adottivi, malattia invalidante di un genitore / parente o affini entro il terzo grado conviventi. Per ottenere il beneficio bisogna presentare idonea documentazione. La sospensione non si applica alle imprenditrici socie di società di persone e di capitale che non svolgono funzione gestionale fondamentale per l’attività (possono esserci altri soci amministratori che svolgano temporaneamente le medesime funzioni). Per quanto rigtuarda le cooperative, il beneficio si applica alle socie amministratirici, ma non ci devono essere altri soci amministratori con le medesime funzioni.