Con la sentenza n. 21698 del 22 ottobre la Corte di Cassazione ha stabilito che il credito di imposta per l’occupazione può essere revocato se si accerta irregolarità sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (mancata autocertificazione da parte del datore di lavoro sulla valutazione dei rischi e sull’adempimento degli obblighi (articolo 4, comma 11, Dlgs 626/1994).
Il Fisco ha il potere di verificare la dichiarazione del contribuente mediante ispezione della Guardia di Finanza, accertando l’esistenza delle condizioni che danno diritto al bonus per l’incremento occupazionale.
La disciplina istitutiva di questa agevolazione fiscale (articolo 7 della legge 388/2000) prescrive infatti l’obbligo di rispettare la normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Una recentissima sentenza ha respinto il ricorso di uno studio legale che aveva inserito in bilancio il credito di imposta ma che durante un’ispezione non era stato in grado di fornire il documento attestante la valutazione dei rischi.
Così la Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria che aveva notificato al contribuente l’avviso di accertamento e la relativa revocava del bonus, ricusando l’obiezione che al Fisco non compete l’accertamento delle violazioni afferenti le prescrizioni su salute e sicurezza dei lavoratori.