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Aiuto alla Crescita Economica: come applicare l’ACE

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Maggio 2014
Aggiornato 6 Aprile 2017 11:36

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La Guida dell'Agenzia delle Entrate alla fruizione dell'ACE, l'Aiuto alla crescita economica introdotto dal decreto Salva Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2014 fa il punto sull’ACE (Aiuto alla crescita economica), l’agevolazione introdotta dal decreto “Salva Italia” (Dl 201/2011) per rafforzare il sistema produttivo italiano puntando su una riduzione delle imposte sui redditi. Più in particolare l’Agenzia ricorda chi può godere del beneficio, il meccanismo generale di applicazione, individua le ipotesi di disapplicazione della disciplina antielusiva contenuta nel decreto Ace (Dm 66/2012), esamina alcune stessa e indica la corretta applicazione da parte delle imprese familiari, società ed enti che partecipano al consolidato nazionale.

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ACE

L’obiettivo della disciplina è di favorire ed incentivare il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio con una  agevolazione che permette di portare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa di riferimento. Poi l’articolo 1, comma 137, lettere a) e b), della legge 147/2013 stabilisce che

“per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento”.

=>ACE per imprese: le aliquote per la deduzione

Beneficiari

La circolare specifica in primo luogo a chi spetta l’agevolazione:

“l’ambito soggettivo di applicazione dell’ACE include le società e gli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”), nonché le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano”.

I contribuenti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione dell’ACE rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio dal momento in cui assumono la qualifica di soggetto residente. L’ACE è applicabile anche alle società controllate localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria, per le quali è necessario il calcolo del tax rate domestico, partendo dall’ipotesi che la società controllata estera “non black list” sia residente in Italia. Sono invece escluse dall’ACE le società assoggettate a procedure di fallimento e liquidazione coatta che non prevedono la continuazione dell’attività economica. Diversamente per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, essendo previsti anche esiti diversi, può trovare applicazione l’ACE se la procedura concorsuale  sia finalizzata al risanamento dell’impresa. Le società di comodo, nell’ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, per accedere all’ACE devono ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

Capitale proprio

Per i soggetti IRES, la variazione in aumento di capitale proprio equivale all’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio. Questo va calcolato tenendo conto sia degli incrementi (conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili) che dei decrementi (riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate). I conferimenti in denaro devono invece essere presi in considerazione dal momento dell’effettivo versamento, mentre gli accantonamenti di utili contano dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene assunta la relativa delibera e la distribuzione di riserve di utili, da considerare quale riduzione del capitale proprio, val partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa viene assunta. L’eventuale eccedenza di rendimento può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Disciplina antielusiva

Nell’ambito della disciplina antielusiva (articolo 10 del decreto ACE) volta ad evitare effetti moltiplicativi del beneficio nell’ambito dei gruppi societari la circolare esamina alcuni casi di possibile disapplicazione, come l’accrescimento dell’ACE generato esclusivamente dall’utile non distribuito o dalla conversione di prestiti obbligazionari, i conferimenti in denaro ricevuti da non residenti, la sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio nell’ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento e l’acquisto di partecipazione di controllo da non residente.

Consolidato nazionale

Per le società e gli enti del consolidato nazionale devono applicare lo sconto prima alla partecipante ed eventuale traferire  l’agevolazione eccedente alla fiscal unit. La somma è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto della compagine fino a concorrenza del reddito stesso. L’eventuale ulteriore residuo potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi seguendo le stesse modalità.
L’attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit è obbligatoria per fini antielusivi. (Fonte: Circolare n. 12/E/2014)