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DURC: normativa e procedure caso per caso

di Nicola Santangelo

Pubblicato 3 Novembre 2010
Aggiornato 8 Febbraio 2023 16:17

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Documento Unico di Regolarità Contributiva: tra dubbi e casitiche, i soggetti interessati e le procedure per certificare la propria conformità agli obblighi contributivi

Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che testimonia l’avvenuto versamento dei contributi agli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e Casse Edili). Richiesto alle imprese, con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha precisato che devono presentare il DURC anche i lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell’ambito delle procedure di appalto. Per imprese e autonomi, l’obbligo scatta nei seguenti casi:

  • appalti di opere, servizi e forniture;
  • subappalti;
  • lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio della concessione edilizia;
  • accesso e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
  • fruizione di benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.

Requisiti

Il DURC potrà essere emesso qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. correttezza degli adempimenti mensili o periodici;
  2. corrispondenza tra versamenti effettuati e accertati;
  3. inesistenza di inadempienze.

In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 l’impresa riceve dagli enti un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni dalla notifica.

In caso contrario verrà emesso un DURC negativo, nel quale caso – oltre a perdere l’appalto o il diritto al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori o delle liquidazioni finali – l’impresa è soggetta ad azioni di recupero del credito da parte degli enti.

Qualora una quota dei crediti o comunque la totalità sia oggetto di contenzioso è stabilito che la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso. Tuttavia, è necessario che tra l’inadempienza del contribuente e il ricorso esista una perfetta corrispondenza. Insomma, un ricorso amministrativo non può supplire la mancanza di una condizione prevista dalla normativa. Se così fosse qualunque azienda potrebbe ottenere il DURC positivo con la semplice presentazione di un ricorso anche senza aver versato regolarmente i contributi.

Da chi? Il DURC può essere richiesto dalle imprese anche attraverso i propri consulenti del lavoro o intermediari purché provvisti di delega, dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica e dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) per: tutti gli appalti pubblici, servizi e forniture, lavori edili, iscrizione all’albo fornitori, rilascio delle attestazioni SOA e assegnazione di agevolazioni o finanziamenti.

Quando? Può essere richiesto in fase di partecipazione, aggiudicazione o stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento o del saldo finale. Il periodo di validità è così costituito:

  • lavori edili privati: 3 mesi;
  • appalti, servizi e forniture pubbliche: solo per l’appalto specifico o comunque limitatamente alla fase per cui è stato richiesto;
  • tutti gli altri casi: limitatamente e specificamente legato al motivo della richiesta.

La richiesta

Le imprese devono presentare un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva, ad uno dei citati enti, a differenza di quanto avveniva in passato presentando una richiesta per ciascun ente.

A chi? Il DURC va richiesto alla Cassa Edile in caso di lavori nel settore (pubblici e privati), per le imprese obbligate all’scrizione alla Cassa Edile o che applichi i contratti collettivi del settore. Negli altri casi ci si può rivolgere a INPS o INAIL. Nelle richieste via web è il sistema a smistare correttamente la domanda all’istituto di competenza.

La richiesta del DURC può essere presentata tramite canali telematici Inps, Inail o stazioni appaltanti e SOA, o per via cartacea presso gli enti stessi competenti per territorio. La richiesta telematica è obbligatoria per PA appaltanti, Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e SOA. Negli altri casi è opzionale.

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Il DURC è spedito tramite posta raccomandata all’indirizzo del mittente. I possessori di caselle di posta elettronica certificata possono riceverlo via web.

Per gli iscritti alla gestione separata, invece, il rilascio dl DURC è solo cartaceo, presso la sede dell’Istituto territorialmente competente (Inps o Inail), come specificato dal messaggio INPS n. 12027 del 26 maggio 2009.

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Autocertificazione

La circolare n. 25/I/0004549 spiega poi come dichiarare la propria regolarità tramite modudulo di autocertificazione (con firma digitale – in modalità cartacea). La circolare 10/2009 del Ministero del Lavoro fornisce invece le istruzioni operative per l’invio telematico.

L’autocertificazione per il godimento di benefici normativi e contributivi può essere presentata per raccomandata postale o a mano; fax; via telematica (circolare n. 10/09). Deve sempre essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.

DURC interno

Con la Finanziaria 2007 è stato introdotto l’obbligo dell’attestazione DURC anche per godere di benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti: è il caso del cosiddetto DURC interno.

Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC sia lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio, provvederà autonomamente alla verifica dei presupposti per il rilascio, senza dover emettere il DURC. Il rilascio del DURC interno si attiva presentando semplicemente il modello DM nel quale il datore di lavoro dovrà esporre i codici contributivi relativi alle agevolazioni.

Chiarimenti

Il Ministero del Lavoro, sulla base del decreto legislativo n. 494/1996, art. 3, comma 8 (norma abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144 ha chiarito diversi punti.

L’azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera  con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l’obbligo di dimostrare solo l’idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva.

L’azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori, ha l’obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i collaboratori familiari.

L’azienda artigiana con dipendenti che eserciti individualmente o in forma societaria, ha l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

Restano invece esclusi dall’obbligo del DURC i coltivatori diretti ossia i lavoratori agricoli autonomi privi di dipendenti.

Di recente, il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ha espresso parere positivo sul DURC sottolineando l’azione del Documento volta a contrastare il lavoro sommerso e a favorire la leale concorrenza tra le imprese evitando, così, una distorsione del mercato legata all’evasione o all’elusione contributiva.

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Il DURC deve dunque essere considerato strumento di tutela dei diritti dei lavoratori nonché fonte di informazioni per l’osservazione delle dinamiche del mondo del lavoro a disposizione delle istituzioni.