Niente causale per 36 mesi; tetto 20% per nuove assunzioni rispetto all’organico; massimo 5 proroghe a parità di mansione; sanzione solo economica per lo sforamento (dal 20 al 50%): sono le principali novità applicate alla disciplina del contratto a tempo determinato (assunzione a termine) introdotte dal nuovo Decreto Lavoro 2014 del Ministro Giuliano Poletti, focalizzato sul rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero del Lavoro presenterà una relazione al Parlamento sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato.
=> La conversione in Legge del Decreto Lavoro
Niente causale per 36 mesi
Uno degli elementi finora necessari per la stipula del contratto a termine era la causale per i contratti oltre i 12 mesi, con l’indicazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che impongono al datore di lavoro la scadenza del contratto: il decreto estende l’esonero dell’obbligo a 36 mesi. Rimangono esenti dall’obbligo settori produttivi come trasporto aereo, servizi portuali, assistenza a bordo di passeggeri e merci, servizi di terra e di volo, poste.
Determinato fino a 3 anni
Il Decreto Lavoro Poletti stabilisce una durata massima del contatto a termine di 36 mesi, in riferimento alla stessa mansione. Ciò significa che la somma complessiva dei rapporti a termine instaurati tra datore e lavoratore, per le stesse mansioni, non può superare i 36 mesi. Nel computo devono essere considerate anche proroghe e rinnovi. La sanzione per il superamento del limite è la conversione del contratto in tempo indeterminato, senza sanzione amministrativa.
Proroghe fino a 5 in 36 mesi
Il numero massimo di proroghe ammesse per il contratto a termine è di 5 (sempre rispettando il tetto di 36 mesi) e costituisce un tetto complessivo che si applica a tutti i contratti stipulati nell’arco dei 3 anni, alle stesse mansioni. Il limite di proroghe è indipendente dal numero dei rinnovi. Alla cessazione del rapporto e dopo il periodo di “stop and go” (in genere da 10 a 20 giorni), datore di lavoro e lavoratore possono stipulare un nuovo contratto, sempre prorogabile per massimo 5 volte.
=> Approfondisci il contratto a tempo determinato
NB: Il Decreto non modifica la disciplina della “proroga di fatto” e il contratto alla sua scadenza può continuare ad aver esecuzione in via di fatto per un tempo massimo di 30 giorni, applicando in questo caso solo una maggiorazione retributiva in favore del lavoratore.
Contratti a termine fino al 20%
Altra novità contenuta nel decreto lavoro Poletti riguarda il tetto massimo previsto per l’utilizzo dei contratti a termine in un’azienda. Questo tetto non può superare il 20% dell’organico complessivo, intesto come la somma dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, indipendentemente dalle unità produttive di quell’azienda. Nel computo rientrano tutti i dipendenti con contratto di lavoro indeterminato (anche part-time), per quanto non sia stato indicato se devono ricomprendersi anche dirigenti e apprendisti (si rinvia a specifiche disposizioni da parte del Governo). Sono esclusi dal computo i contratti: stagionali; per avvio di nuove attività; siglati con lavoratori over 55 anni; di somministrazione di lavoro.
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I datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi limiti entro il 31 dicembre 2014, altrimenti non potranno stipulare nuovi contratti fino a quando non si rientra nel limite e si applicheranno le sanzioni economiche i cui introiti andranno a finanziare il fondo per l’occupazione. Rimane salva la facoltà per la contrattazione collettiva di applicare un regime più favorevole per quanto riguarda tetto massimo e termini di adeguamento.
Deroghe per la Ricerca
Il tetto del 20% per l’utilizzo di contratti a termine non vale per l’assunzione di ricercatori e personale di istituti pubblici o privati di ricerca scientifica. Il decreto ha previsto l’esonero per le assunzioni che riguardano in via esclusiva attività di ricerca scientifica, che non solo non devono tenere in considerazione il tetto massimo del 20%, ma anche la durata massima dei 36 mesi.
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Sanzioni per datori di lavoro
Cosa succede in caso di superamento dei limiti quantitativi per l’uso del contratto a termine? Il datore è soggetto a sanzione pari al 20% della retribuzione per ogni mese (o almeno 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro, per il primo lavoratore assunto in eccesso dei limiti indicati ( durata di 36 mesi e tetto massimo del 20% dell’organico complessivo). La sanzione aumenta al 50% per i lavoratori assunti successivamente. Viene così cancellato l’obbligo di prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e al suo posto viene introdotta una sanzione pecuniaria amministrativa.
Maternità e diritto di precedenza
Novità importante per le lavoratrici in relazione al diritto di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato.
=>Assunzioni agevolate e diritto di precedenza
In tal caso, il periodo di congedo obbligatorio di maternità, intervenuto in un rapporto di lavoro a tempo determinato, concorre a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile a maturare il diritto di precedenza per l’assunzione a tempo nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi. Stesso diritto per le nuove assunzioni a tempo determinato.