E’ definitivamente terminato l’iter della conversione in legge del Decreto Lavoro (Dl 34/2014) che contiene, fra le altre, le novità su contratti a termine (rinnovabili fno a 5 volte in 3 anni, senza causalone) e apprendistato, oltre alle semplificazioni DURC per le imprese: la Camera ha dato l’ultimo via libera con 279 i voti favorevoli, 143 contrari. In sintesi, viene confermato l’impianto generale del decreto originario con alcuni correttivi. Vediamo tutto.
=> L’iter del Decreto Lavoro
Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine senza causale passa da 1 a 3 anni come previsto, ma nell’iter parlamentare è stato introdotto il paletto del 20% dei contratti a tempo determinato per ogni azienda /rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato (allo scorso 1 gennaio 2014). Importante: sono escluse da qualsiasi limite le aziende fino a 5 dipendenti, che possono sempre stipulare contratti a termine. Le proroghe possibili nei 36 mesi sono 5 (non più le 8 del testo originario).Sanzioni per chi sfora il tetto del 20%: se c’è una sola assunzione in più, l’azienda paga il 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. Se invece il numero dei contratti a termine in eccesso è superiore a uno, paga una multa del 50% della retribuzione di ogni lavoratore a termine in eccesso. E’ stato cancellato l’obbligo, che era invece previsto da un emendamento approvato alla Camera, di assunzione automatica a tempo indetemrinato per i lavoratori a termine in eccesso.
=> Il nuovo contratto a termine, pro e contro
Periodo cuscinetto fino a dicembre 2014, per le aziende che attualmente superano il tetto del 20%: se non si metteranno in regola, nel 2015 non potranno stipulare nuovi contratti a tempo indeterminato. Previste deroghe, sia sul vincolo del 20% sia sul tetto di 36 mesi, per i ricercatori di enti pubblici e privati.
Apprendistato
Sono stati allentati i paletti sulla stabilizzazione degli apprendisti: obbligatoria al 20% nelle aziende con almeno 50 dipendenti. Torna l’obbligo di piano formativo individuale scritto, cancellato dal Dl ma poi ripristinato dal Senato. La retribuzione dell’apprendista per la qualifica e il diploma professionale tiene conto delle ore di lavoro prestate e di un minimo di ore di formazione pari almeno al 35%. Le ore di formazione costeranno meno. Il livello minimo (il 35%) può essere aumentato dalle parti. La formazione – che resta pubblica e assegnata essenzialmente alle Regioni, può essere svolta anche da imprese e organizzazioni di categoria, ma la Regione deve comunicare al datore di lavoro entro 45 giorni la propria offerta di formazione. Introdotta in via sperimentale l’alternanza scuola lavoro per studenti degli ultimi due anni delle superiori.
DURC e altre misure
Arriva il DURC online in tempo reale, per la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, e per le aziende tenute ad applicare i contratti del settore Edilizia. Il risultato dell’interrogazione vale 120 giorni.
=> DURC addio: la regolarità contributiva si gestisce online
Fra le altre misure del decreto, nuove risorse per i contratti di solidarietà (15 milioni di euro dal 2014), sconti contributivi al 35% per tutte le regioni, l’introduzione di un elenco anagrafico per i giovani lavoratori fino a 29 anni per agevolarne l’impiego nell’ambito del piano Youth Guarantee, rafforzando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, il monitoraggio costante degli effetti della riforma. Infime, il congedo di maternità concorre a determinare il diritto di precedenza nelle assunzioni entro l’anno successivo al primo.
del Dl 34/2014