L’aumento in busta paga ha ora uno specifico codice tributo, che devono utilizzare in F24 i datori di lavoro per compensare il credito d’imposta erogato ai dipendenti: si tratta del codice 1655 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del dl 66/2014“. E’ contenuto nella risoluzione 48/E del 7 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate. La norma prevede che il sostituto d’imposta, ad esempio l’impresa, riconosca ai lavoratori l’aumento (nella maggior parte dei casi 80 euro a partire da maggio) in via automatica. Può poi recuperare le somme erogate in compensazione utilizzando il modello F24.
=> Bonus in busta paga: aliquote e scaglioni Irpef
Nella compilazione del modello di versamento, il codice tributo va indicato nella sezione “erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento“, si segnano mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
=> Aumento in busta paga, istruzioni e calcoli
Ricordiamo brevemente le principali regole da seguire per i sostituti d’imposta nell’erogazione del bonus: si paga a partire dalla busta paga di maggio. Si utilizza, «fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga». Le ritenute utilizzabili sono Irpef, addizionali regionali e comunali, premi di produttività, contributo di solidarietà.
Fonte: risoluzione 48/E dell’Agenzia delle Entrate