Si fanno più pesanti i controlli per i contribuenti che hanno aderito alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dallo scudo fiscale, ma anche per gli intermediari che le hanno portate a termine. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 52/E.
Un vademecum con le linee di condotta che gli uffici fiscali devono osservare in sede di controllo nel caso in cui il contribuente decida di opporre lo scudo fiscale in sede di verifica.
Opposizione che deve essere fatta all’inizio dell’attività di indagine cui è sottoposto il contribuente, o al massimo entro i 30 giorni successivi.
In pratica, se nel corso di un’ispezione il contribuente dichiara di aver sanato la situazione relativa a beni o capitali detenuti all’estero illegalmente attraverso lo scudo fiscale, gli uffici dovranno in primo luogo acquisire la dichiarazione riservata e riscontrarne l’autenticità con l’intermediario che l’ha ricevuta chiedendo una copia di quella in suo possesso.
In più, gli ispettori del Fisco dovranno acquisire altre informazioni, come ad esempio la data di conferimento dell’incarico, gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria, la prova dell’effettiva detenzione all’estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata, in quale Stato estero era detenuta al 31 dicembre 2008 e in che modo.
Si vogliono così far emergere eventuali falsi rimpatri, ovvero quelle attività finanziarie o patrimoniali dichiarate nello scudo ma poi non trasferite effettivamente in Italia, non affidate a intermediari nazionali o valorizzate in misura superiore a quella reale.