In vista della prossima dichiarazione dei redditi, con la Risoluzione n. 41/E/2014, arrivano i chiarimenti sul principio di sostituzione IMU-IRPEF dei terreni agricoli da parte dell’Agenzia delle Entrate: per i redditi derivanti dai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la cosiddetta “Mini IMU” per l’anno 2013 vale il principio l’imposta municipale unica sostituisce l’IRPEF.
Sostituzione IRPEF-IMU
Il riferimento è alle norme previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale ha disposto che l’IMU sostituisca, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
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Con riferimento ai terreni agricoli la sostituzione dell’IRPEF si applica alla componente dominicale dei terreni non affittati.
Mini IMU
Su tali terreni, per il 2013 i possidenti sono stati esonerati dal versamento dell’IMU (decreti legge nn. 54, 102 e 133 del 2013) poi però, così come avvenuto per i proprietari di prime case, il Governo ha stabilito il pagamento della Mini IMU entro il 24 gennaio 2014, ovvero di una quota pari al 40% della differenza tra l’IMU risultante dall’applicazione di aliquota e detrazioni ordinarie e quelle deliberate dal Comune per l’anno 2013.
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Tale disposizione ha visti coinvolti anche i proprietari di terreni agricoli, quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Dichiarazione redditi 2014
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2014 il provvedimento 41/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato come regola generale che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini IMU:
- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini IMU per l’anno 2013 nel quadro A non va compilata la colonna 9 “IMU non dovuta” e il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato all’IRPEF e alle relative addizionali;
- per i terreni ricadenti in aree montane o di collina e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, esentati dall’IMU 2013 il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato all’IRPEF e alle relative addizionali, e pertanto va compilata la colonna 9 “IMU non dovuta” del quadro A; in particolare, per i terreni di coltivatori diretti e Iap deve essere indicato il codice “2”.
Per maggiori informazioni consultare la Risoluzione n. 41/E/2014.