Esenzione IRAP per i professionisti che utilizzano un apparato esterno marginale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8527 dell’11 aprile 2014, affermando che l’utilizzo di un apparato esterno marginale, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui e desunto dalla dichiarazione dei redditi non può costituire un presupposto per l’applicazione dell’IRAP nei confronti di un professionista.
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Il caso
Nel caso in esame al professionista era stata notificata una cartella esattoriale, emessa per mancato pagamento del saldo IRAP rilevato dall’Amministrazione finanziaria in seguito al controllo della dichiarazione annuale ex articolo 36-bis, del DPR n. 600/1973. Il professionista aveva contestato tale cartella esattoriale, vedendosi respingere l’appello dai giudici della Commissione tributaria regionale.
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Sentenza Cassazione
Diversa la posizione della Corte di Cassazione per la quale
«l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione“, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette».
La Suprema Corte ha quindi concluso che non rappresenta presupposto per l’applicazione dell’IRAP nei confronti di un professionista l’impiego di un apparato esterno di entità marginale, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui ricavabile dai dati indicati in dichiarazione.
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La Corte ha inoltre ricordato che la cartella esattoriale può essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata dall’Amministrazione finanziaria.