È approdato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.08.2010 il regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Un aiuto per le famiglie il cui componente ha perso il posto di lavoro o che siano in difficoltà economica.
Destinatari dell’intervento sono i soggetti titolari di un mutuo, contratto per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Requisiti necessari per ottenere l’agevolazione sono il titolo di proprietà dell’immobile (che non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere caratteristiche di lusso), la titolarità del mutuo stesso (che non deve essere superiore a 250.000 euro) e l’indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Inoltre, è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti eventi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;
- pagamento di spese mediche o assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
- spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Per le operazioni relative alla gestione del Fondo, il Ministero dell’Economia si avvale di una società a capitale interamente pubblico (Gestore), che gestisce il sito web di supporto, deputato a: fornire informazioni per l’accesso al beneficio; ricevere le comunicazioni delle banche sulle operazioni di sospensione delle rate; esaminare la documentazione trasmessa dalle banche; rimborsare alle banche i costi e gli oneri finanziari; esercitare l’azione di recupero.
Le risorse del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Il fondo rimborserà alle banche i costi sostenuti dal beneficiario (ma anticipati dall’istituto di credito) per gli oneri notarili e finanziari pari alla quota interessi delle rate per cui ha effetto la sospensione del pagamento, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione, ossia lo spread, sommata a tale parametro.
Il beneficiario dovrà presentare domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo secondo il modello di domanda scaricabile dal sito web, alla quale dovrà essere allegata l’attestazione ISEE, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento necessario a ottenere il beneficio.
La banca, acquisita la documentazione e verificatane la correttezza, accede al sito e chiede l ‘ autorizzazione a effettuare l’operazione inviando al Gestore, entro dieci giorni, tutta la documentazione.
Il Gestore rilascerà, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo imputando alle disponibilità del Fondo l ‘ importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dalla banca.
Acquisito il nulla osta dal Gestore, la banca – entro cinque giorni – dovrà comunicare al beneficiario, contestualmente alla Banca d’Italia, la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Alla scadenza della sospensione e non appena il beneficiario abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca dovrà comunicare, entro cinque giorni, al Gestore l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell’ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. In tal caso il Gestore provvederà al pagamento della somma dovuta alla banca.