Al via dall’8 aprile i controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Dogane per il controllo e la verifica della corretta compilazione delle dichiarazioni di importazione da parte delle Partite IVA nel rispetto dei requisiti per l’applicazione del regime di sospensione IVA (“regime 42”) relativo alle merci importate in un determinato Stato UE ma destinate come meta finale ad un altro Stato della Comunità Europea (articolo 67, comma 2-bis, del Dpr 633/1972). La stessa procedura è valida anche in caso di applicazione del “regime 63”, che disciplina la sospensione per la “Reimportazione dei merci con immissione in consumo in altro Stato Membro”.
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A renderlo noto è la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 3540/2014, nella quale fornisce le indicazioni per la corretta applicazione del regime di sospensione dell’IVA e istituisce i codici comunitari per poter beneficiare della sospensione d’imposta, che si presume verrà poi corrisposta dal cessionario nel Paese di destinazione.
Controlli automatizzati
Le operazioni di controllo verranno effettuate per mezzo del sistema informativo Aida (Automazione integrata dogane accise) nel caso in cui nella casella 37 vengano riportati i codici “42” o “63”, così da verificarne la validità e coerenza con gli altri dati della dichiarazione. La nuova procedura, che elimina la necessità di prestare garanzia al momento dell’immissione in libera pratica di merci destinate a essere trasferite in un altro Stato, ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antievasione, permettendo agli uffici finanziari di verificare in maniera più semplice e certa che le merci vengano poi effettivamente trasferite in un altro Stato UE.
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Dichiarazione doganale
Per quanto riguarda i dati in dichiarazione doganale vengono ora richiesti nella casella 44:
- numero di partita IVA attribuitogli nello Stato UE di importazione, preceduto dal codice Y040 o, in alternativa, quello del suo rappresentante legale preceduto dal codice Y042;
- numero di identificazione IVA, preceduto dal codice Y041, assegnato all’acquirente debitore d’imposta nel Paese di destinazione del prodotto per l’immissione al consumo.
Non è obbligatorio, ma potrebbe essere richiesto dall’ufficio doganale per il riconoscimento del regime e va riportato sempre nella casella 44, il codice Y044 per l’indicazione del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato della Comunità Europea.
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Iscrizione al VIES
Da sottolineare che il requisito fondamentale per poter beneficiare della sospensione d’imposta in oggetto c’è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nell’archivio VIES, necessaria per poterli identificare come soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari.