Report provocatorio dalla Cgia di Mestre, che confronta gli ammortizzatori sociali a disposizione di dipendenti e Partite IVA (circa 3 milioni e mezzo di lavoratori): i primi vincono per 5-0. Per chi perde l’impiego, le tutele previsti dalla legge sono tante (cassa integrazione in deroga, ordinaria, straordinaria, mobilità, Aspi…), ma nessuna è destinata a chi lavora a Partita IVA.
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Le Partite IVA
Rispetto al circa 17 milioni di dipendenti, i 3,5 milioni di autonomi a Partita IVA sono così suddivisi: 2,1 milioni di imprenditori individuali, oltre 950mila professionisti, 442mila ditte individuali in regime dei minimi. La «comparazione/provocazione», come la definisce il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi, vuole mettere in evidenza una cosa:
«la precarietà nel mondo del lavoro si annida soprattutto tra il popolo delle Partite IVA. Detto ciò, la questione non va affrontata mettendo gli uni contro gli altri, ipotizzando di togliere alcune garanzie ai lavoratori dipendenti per darle agli autonomi, ma allargando l’impiego di alcuni ammortizzatori sociali anche a questi ultimi che, almeno in parte, dovranno pagarseli». «L’Esecutivo intervenga anche a favore degli autonomi che mai come in questi ultimi anni di crisi economica hanno patito le pene dell’inferno».
Le novità del Ddl Lavoro
Si tratta di un indirizzo in parte recepito dal Ddl di delega al Governo sul Lavoro, che se tutto andrà liscio entrerà in vigore dal 2015: prevede un’estensione degli ammortizzatori ai parasubordinati. Non alle Partite IVA, dunque, bensì ai collaboratori a progetto. Le associazioni di categoria ritengono che si debba compiere un ulteriore passo in questo senso, prevedendo per gli autonomi forme di contribuzione adatte a finanziare lo strumento di Welfare. Ad esempio, il Ddl Lavoro prevede per loro (lavoratrici autonome donne), l’estensione del congedo di maternità retribuito.
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Gli ammortizzatori esistenti
- Cig in deroga: in caso di crisi aziendale, sospensione o contrazione dell’attività, ristrutturazione; dura massimo 180 giorni l’anno; prevede un assegno pari all’80% della retribuzione con massimale a 970 euro o a 1.166 euro in caso di retribuzione superiore ai 2.098 euro.
- Cig ordinaria: in caso di sospensione o contrazione dell’attività; dura 13 settimane prolungabili a 52 in un biennio; trattamento e importi dell’assegno uguali alla cig in deroga.
- Cig straordinaria: prevista per 12 mesi prorogabili di altri 12 in caso di crisi aziendale, per 24 mesi prorogabili di altri 12 nei casi di riconversione, ristrutturazione o riorganizzazione, per 12 mesi prorogabili di altri 6 in caso di procedure esecutive.
- Mobilità: ne hanno diritto i lavoratori licenziati, per 12 mesi se hanno fino a 39 anni, per 24 mesi da 40 a 49 anni, per 36 mesi oltre i 50 anni; l’assegno è pari anche qui all’80% della retribuzione con gli stessi massimali previsti dalla cig per i primi 12 mesi, ed è ridotto al’80% dal 13esimo mese.
- Aspi: ne hanno diritto i lavoratori licenziati, per 8 mesi fino a 50 anni, per 12 mesi da 51 a 54 anni, per 14 mesi dai 55 anni in poi; l’assegno è pari al 75% della retribuzione, calcolata sulla media degli ultimi due anni di lavoro, con un massimale di 1166 euro.
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L’attuale legislazione, ossia la riforma del lavoro Fornero (destinata ad essere cambiata con il Ddl Lavoro) prevede che progressivamente l’Aspi sostuisca la mobilità.
della Cgia di Mestre.