Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per la concessione di detrazioni fiscali in caso di investimenti in start-up innovative. Dopo aver ottenuto il benestare della Commissione UE, entrano in vigore le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo bis (DL 179/2012 convertito nella Legge 221/2012), ora disciplinate con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e da quello dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione. Più in particolare vengono definiti:
- le modalità di accesso e fruizione degli sconti fiscali;
- i beneficiari;
- i destinatari degli investimenti;
- le condizioni necessarie ad evitare la decadenza del beneficio.
Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o “altre società di capitali” – così come specificato nell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto – ad esclusione degli organismi a partecipazione pubblica o destinati a imprese classificabili come “imprese in difficoltà” e a imprese operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio (articolo 2, comma 3).
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Detrazioni fiscali
L’incentivo si traduce in una detrazione IRPEF del 19% o IRES del 20% calcolata sulle somme investite, percentuali che salgono rispettivamente al 25% e 27% se le start-up sono a vocazione sociale o sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Il massimale viene fissato, in caso di contribuenti soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a 500 mila euro e per le società a 1,8 milioni di euro. Le agevolazioni approvate dall’UE riguardano i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, ma l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013 ha aggiunto tra le annualità agevolabili anche il 2016.
Decadenza del beneficio
Per non perdere il bonus è necessario mantenere il sostegno alle start-up per almeno due anni. In questo arco di tempo non sono quindi consentite:
- le cessioni, neanche parziali, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita dei requisiti necessari per essere start-up (articolo 6, comma 1).
In caso di esclusione dal beneficio sarà necessario restituire la tassazione dell’importo dedotto o detratto, comprensivo degli interessi.
=> Investimenti in start-up: agevolazioni per imprese e persone
Start-up innovative
Gli aiuti devono essere destinati alle “start-up innovative”, termine con il quale si intende una «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione». In più è necessario che la start-up possieda i seguenti requisiti:
- Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni).
- Sede principale in Italia.
- A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
- Non distribuisce e non ha distribuito utili.
- Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il precedente requisito “maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche” è stato abrogato dal DL 76/2013, convertito in legge dalla L. 99/2013.
In più perché la start-up venga qualificata come innovativa è necessario che:
- almeno il 15% delle spese siano destinate a Ricerca & Sviluppo;
- o che almeno un terzo del team sia composto da dottorati o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni;
- o che almeno due terzi del team sia composto da persone in possesso di laurea magistrale;
- o che l’impresa sia proprietaria ovvero depositaria ovvero licenziataria di un brevetto;
- o che l’impresa sia titolare di un programma per elaboratore originario registrato.
=> Start-up innovativa: i nuovi requisiti nel Dl Sviluppo bis
Agevolazioni per le start-up innovative
Il Decreto Sviluppo bis ha inoltre previsto l’esenzione per le start-up innovative:
- dall’imposta di bollo;
- dai diritti di segreteria;
- dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, in fase di iscrizione e fino alla perdita dei requisiti e comunque per massimo quattro anni, nel caso in cui il corrispettivo sia già stato versato è possibile presentare domanda di rimborso.
=> Bando incentivi start-up: i contributi statali
Viene poi previsto per le start-up innovative e per gli incubatori certificati l’accesso gratuito, in via prioritaria e con modalità semplificate alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro (DM 26 aprile 2013). In caso di assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico), le start-up innovative e gli incubatori certificati hanno diritto ad un un credito di imposta del 35% (Decreto Sviluppo DL 83/2012).