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Omaggi di beni autoprodotti: deducibilità delle spese

di Noemi Ricci

13 Marzo 2014 10:00

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di spese di rappresentanza, deducibilità dei beni autoprodotti e rilevanza del valore di mercato.

Con la Risoluzione n. 27/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle spese di rappresentanza, alla deducibilità degli omaggi autoprodotti e alla rilevanza del valore di mercato. La consulenza giuridica dell’Agenzia arriva in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva se ai fini della deducibilità dei beni autoprodotti rilevasse il valore di mercato o il costo di produzione degli omaggi stessi. In sostanza si trattava di capire la corretta  interpretazione dell’art. 108, comma 2, del TUIR nel quale si legge che “sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”, in deroga alla regola generale di parziale deducibilità delle spese di rappresentanza.

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Omaggi autoprodotti

L’Agenzia ha confermato che il valore unitario di mercato dell’omaggio autoprodotto, o oggetto dell’attività propria dell’impresa, finalizzato a promuovere l’immagine dell’impresa rileva solo allo scopo di qualificare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, dopo di che l’intero ammontare delle spese da portare in deduzione si calcola considerando l’intero costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50. Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto e distribuito gratuitamente a scopi promozionali non sia superiore ai 50 euro, il costo effettivamente sostenuto dall’azienda per la produzione beneficia della deduzione integrale.

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Spese di rappresentanza e deducibilità

L’Agenzia ha inoltre ricordato che tra le spese di rappresentanza rientrano tutte le iniziative volte a diffondere e consolidare la visibilità e l’immagine dell’azienda, in assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. Tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e vanno commisurate ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo d’imposta (il “plafond di deducibilità” previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto MEF19 novembre 2008). Sono indeducibili pertanto le spese che eccedono tale limite, ad esclusione delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che sono in ogni caso deducibili (articolo 108, comma 2 del TUIR). Per approfondimenti consultare la Risoluzione  n.27/E/2014.