La Corte Europea ha chiarito il presunto contrasto tra diritto UE e normativa italiana sul risarcimento per contratto a termine illegittimo.
In seguito al ricorso di un lavoratore – vittima di un’assunzione a termine con irregolarità contrattuali – il tribunale italiano ha ingiunto la trasformazione del tempo determinato in indeterminato, sottoponendo però alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali, prima ancora di definire l’importo del risarcimento al dipendente.
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Le motivazioni:
- la possibile contraddizione tra l’indennità prevista dalla legge italiana (tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione) e il risarcimento ordinario previsto dall’art. 16, co. 2, Statuto dei Lavoratori (ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, sottratto quanto percepito nel periodo intercorso per altre attività di lavoro);
- il possibile contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo, visto che una delle due sanzioni avvantaggia il datore di lavoro (riducendo l’importo dell’indennità): secondo la L. 183/2010, l’indennità non può superare le 12 mensilità, secondo lo Statuto sì.
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La legge di riferimento
La Corte ha per prima cosa analizzato la clausola 4, p. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) sul divieto di discriminazioni nelle condizioni di lavoro tra tempo determinato e indeterminato: ma vale anche per l’indennità? Secondo la Corte (esprimendo un principio valido in tutti i Paesi UE), la clausola non va interpretata in senso restrittivo e, poiché l’indennità viene riconosciuta proprio a causa del lavoro, allora vi rientra. Tuttavia, non sussistono casi di discriminazione per calcolo delle indennità perché quella prevista:
- dalla L. 183/2010 riguarda il contratto a tempo determinato illegittimo (applicabile in questo caso);
- dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il licenziamento (non applicabile in questo caso).
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Resta facoltà degli Stati membri di introdurre un trattamento più favorevole, senza contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.