La modifiche Legge di Stabilità 2014 – articolo 1, comma 611, lett. a) Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – ha introdotto alcune novità in tema di mediazione tributaria che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni.
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Le nuove regole relative all’istituto previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 sono ormai entrate in vigore e dunque si applicano agli atti notificati, ovvero ricevuti dal contribuente, dal 2 marzo in poi. Tra le novità di maggiore rilievo ci sono:
- la presentazione del reclamo (istanza di mediazione) come condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
- l’applicazione delle “disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
- la sospensione ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di un a richiesta di parte, della riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato;
- il riflesso della mediazione anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.