La sentenza della Cassazione n. 2035 del 30 gennaio 2014 chiarisce una casistica in cui la notifica della cartella esattoriale Equitalia deve essere considerata nulla: quando avviene mediante servizio postale privato. La motivazione è che i messi privati non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, quindi gli atti da loro notificati non godono della stessa presunzione di veridicità fino a querela di falso.
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Cartella nulla
Questo significa che, se ricevuta tramite un servizio di posta privato, la notifica non può avere lo stesso valore della raccomandata postale, considerata un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, le cui attestazioni godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario (Cass. 17723/06 – Cass. 13812/07). Si ricorda poi che per, quanto riguarda la la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, questa deve essere considerata eseguita nella data della spedizione mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.