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Rinnovabili prorogato l’obbligo del 35% negli edifici

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 4 Febbraio 2014
Aggiornato 11 Febbraio 2014 09:49

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FER slitta di un anno l'obbligo del 35% per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli soggetti a ristrutturazione importante.

Novità dal Milleproroghe sulle norme previste dal Decreto Rinnovabili che dispongono l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento dei nuovi edifici: slitta al 1° gennaio 2015 l’obbligo del 35%. Il vincolo di installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili (FER) negli edifici nuovi, ovvero sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011 (Decreto Rinnovabili), in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile è entrato in vigore il 31 maggio 2012.

=> Rinnovabili: obbligo di impianti negli edifici

Fonti rinnovabili

La norma stabiliva le seguenti scadenze per le percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • 35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • 50% a partire dal 1° gennaio 2017.

Ora però il DL Milleproroghe – il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in Senato – ha stabilito lo slittamento di un anno per la scadenza che obbliga i costruttori a dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili, pena il diniego del titolo edilizio. Dunque ancora per un anno l’obbligo di produzione minima da fonte rinnovabile rimane quello del primo scaglione, almeno il 20%.

Potenza elettrica

Di conseguenza viene rimandato di un anno anche l’incremento di potenza elettrica degli impianti da fonti rinnovabili da installare negli edifici. Le scadenze stabilite dal Decreto Rinnovabili erano:

  • K = 80 per le richieste presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • K = 65, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • K = 50, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Anche in questo caso il primo scaglione viene allungato a tutto il 2014, mentre il secondo scatterà dal 2015.

Le reazioni

La decisione di rimandare di un anno le disposizioni del Decreto Rinnovabili non è stata accolta con favore dalle Associazioni di categoria, per il Presidente di AssoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo «questo provvedimento rappresenta l’ennesimo cambio in corsa delle regole, a tutto svantaggio della generazione distribuita. Appare inconcepibile la scelta di rallentare un settore che ha dimostrato di essere una leva propulsiva per il comparto edilizio e più in generale per l’economia nel suo complesso». AssoRinnovabili chiede pertanto al Governo di ripristinare i termini per gli obblighi minimi prescritti dal Dlgs 28/2011.