Con la Circolare n.16 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC) per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Questo può avvenire solo in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la PCC.
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Rilascio del DURC
Il riferimento è al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 13 marzo 2013 che stabilisce le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (G.U. n. 156 del 6.7.2012) “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, come modificato dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone: “Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. L’obiettivo è di consentire alle imprese creditrici delle PA di ottenere il DURC per poter partecipare alle gare di appalto anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi purché l’importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili certificati sia almeno pari agli oneri contributivi accertati dagli Istituti previdenziali o dalle Casse Edili e non ancora versati.
Piattaforma per la Certificazione dei Crediti
Nella “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state implementate le funzioni di “Gestione Richieste DURC”, briservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC. La richiesta di DURC da parte delle stazioni appaltanti o le Amministrazioni procedenti dovrà avvenire tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l’acquisizione deve avvenire ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012. Per quanto riguarda il rilascio del DURC, nella circolare INPS si legge che in «attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di INAIL, INPS e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”». Tale scambio di informazioni tra gli Enti, relativamente all’ammontare del debito accertato, dovrà avvenire via PEC. Nel campo note dell’istruttoria INPS devono essere inoltre riportati:
- la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
- il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”.
Per maggiori informazioni consulta la Circolare INPS n.16/2014.