Le cartelle esattoriali consegnati agli eredi del titolare del debito deve essere pagato dai successori del defunto. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 228 del 9 gennaio 2014, che ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito le regole relative alla notificazione dell’atto tributario agli eredi del defunto. A pagare devono essere gli eredi anche se la notifica avviene presso il domicilio della persona deceduta nel caso in cui i parenti non abbiamo debitamente comunicato un altro indirizzo.
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Titolare del debito
Nel caso di riscossione del tributo nei confronti degli eredi di una persona deceduta, è legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento a nome del contribuente defunto, come previsto dall’articolo 12 del Dpr 602/1973, da notificarsi poi agli eredi secondo le modalità dettate dall’articolo 65 del Dpr 600/1973.
Domicilio
La notifica agli eredi deve avvenire al loro domicilio solo qualora essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, altrimenti è legittima la notifica effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto, che risulta pertanto efficace nei confronti degli eredi.
Pagano gli eredi
La Corte ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito al primo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973, gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.