L’incentivo all’esodo introdotto dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012, l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, modificata dalla legge 221/2012 di conversione del dl 179/2012) consente – previo accordo sindacale e in aziende con più di 15 dipendenti – il prepensionamento dei lavoratori a meno di 4 anni dalla pensione, garantendo loro un’assegno pieno (erogato dall’INPS ma finanziato dal datore di lavoro). Per evitare errori nella domanda all’INPS che le aziende devono presentare per l’incentivo all’esodo dei lavoratori vicini alla pensione, l’istituto previdenziale ha fornito istruzioni mirate.
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La procedura
Per accedere al beneficio sono previste più fasi: prima l’azienda da istanza di ammissione presentando domanda preliminare specificando il numero dei lavoratori interessati e allegando l’accordo sindacale; solo dopo il via libera INPS si inoltra la domanda di prestazione. Per attivare il trattamento (a meno che non versino subito l’intera cifra dovuta) è necessaria una fideiussione bancaria in base allo schema INPS.
I chiarimenti
Ecco le precisazioni per i datori di lavoro sulle istruzioni (Circolare 119 dell’1 agosto 2013). La domanda va trasmessa tramite funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)“. Si invia il modulo SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (quella della matricola principale).
- La domanda preliminare va presentata almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale, usando il modello ad hoc e allegando l’accordo di esodo e l’elenco dei potenziali beneficiari della prestazione, secondo il facsimile. Per i lavoratori va accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011) 48 mesi (quattro anni).
- Personale non dirigente: le parti devono prendere reciproco atto nel preambolo dell’accordo che viene sottoscritto fra datore di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Dirigenti: l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.
- I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto, da conservare agli atti del datore di lavoro.
- Il prospetto di quantificazione dell’onere a carico del datore di lavoro viene redatto sulla base della contribuzione quantificata dall’azienda, in via presuntiva, al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Quando poi interviene effettivamente la risoluzione del rapporto, è possibile che risulti una diversa quantificazione della contribuzione. Ricordiamo che (come spiegato al punto 14 della circolare 119/2013), la contribuzione da versare è quella compresa fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Ebbene, nel caso in cui questa quantificazione, dopo la cessazione del rapporto, sia diversa da quella esposta nella domanda preliminare, è il datore di lavoro e dover valorizzare nel flusso Uniemens il corretto imponibile. Deve anche comunicare tempestivamente la variazione alla sede Inps competente. Per i contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, legge 388/2000.