Con la sentenza n. 27812/2013 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti relativamente alla norma contenuta nell’art. 10, comma 5 del Dl n. 76/2013 (Decreto Lavoro) il quale stabilisce che il diritto alle pensioni di invalidità deve essere determinato soltanto sulla base della situazione reddituale personale del richiedente. Nel periodo fino al 28 giugno 2013, però, le regole erano diverse e agli invalidi in giudizio con l’INPS spetta solo il diritto alla pensione, non agli arretrati.
Regole reddituali
I dubbi era sorti poiché lo scorso gennaio 2013 l’INPS aveva diffuso una Circolare nella quale annunciava delle modifiche ai criteri per la verifica del requisito reddituale ai fini dell’accertamento del titolo alla pensione d’invalidità, prendendo in considerazione la situazione reddituale familiare e non più solamente il reddito dell’invalido come era avvenuto fino al 2012. Poi però, poco tempo dopo con il Messaggio n. 717/2013, l’INPS è tornato sui propri passi ripristinando le vecchie modalità di verifica della situazione reddituale personale del richiedente la pensione di invalidità, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro. Dunque dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del Dl n. 76/2013, la soglia reddituale per il diritto alla pensione d’inabilità è tornata ad essere “calcolata con riferimento al reddito prodotto agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. Quello ad essere oggetto di controversie era il periodo da gennaio 2013 al 28 giugno dello stesso anno: in tale arco di tempo l’assegno spettava sulla base del reddito individuale o anche del reddito famigliare? => Vai all’interrogazione parlamentare sulle pensioni invalidità tagliate
Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, pur definendo la norma un po’ ambigua, ha definitivamente chiarito che gli invalidi in giudizio con l’INPS sul riconoscimento del trattamento d’invalidità valutato in base al requisito reddituale personale e non familiare hanno diritto solo alla pensione e non agli arretrati per i periodi antecedenti al 28 giugno 2013. In sostanza ora il diritto a pensione di invalidità deve essere valutato sulla base del solo reddito personale, ma per quanto concerne l’erogazione degli assegni fino al 28 giugno questa doveva essere stabilita sulla base del reddito familiare. Riassumendo:
- l’erogazione della pensione dal 28 giugno 2013 è attribuita sulla base del reddito personale;
- l’erogazione della pensione prima del 28 giugno spetta sulla base del reddito familiare.