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Fondi di solidarietà dopo la Legge Stabilità

di Filippo Davide Martucci

5 Febbraio 2014 10:00

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Fondi di garanzia bilaterali e residuali: novità e obblighi di contribuzione volontaria per le aziende per consentire il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi o con orario ridotto.

La Legge di Stabilità 2014 ha aggiornato la normativa sui fondi di solidarietà bilaterali, eliminando la scadenza perentoria per la loro costituzione: sarà sempre ammesso che le parti sociali ne sottoscrivano di nuovi o adeguino di vecchi, purché attraverso accordi. Introdotti dalla Riforma del Lavoro come sostegno al reddito alternativo alle cassa integrazione, i fondi bilaterali sono ammortizzatori sociali per chi subisce una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in aziende che non possono far ricorso alla CIG straordinaria.

Leggi  => I Fondi di solidarietà per PMI

I fondi sono concordati da sindacati e imprenditori, registrati dall’INPS e istituiti con decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) entro 90 giorni dall’accordo, sfruttando gli strumenti del contratto collettivo. L’agevolazione, per tutti i lavoratori tranne il personale dirigente (salvo diversamente indicato), consiste in un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale e durata minima di 480 ore (1/8 delle ore lavorabili in un biennio mobile) fino a un massimo pari all’integrazione salariale ordinaria. La contribuzione obbligatoria vale per tutte le imprese del settore per cui il fondo è costituito. Le aliquote ordinarie vengono fissate dal decreto che lo istituisce e ripartite in 1/3 in capo al lavoratore e 2/3 al datore di lavoro, che versa anche un contributo addizionale in caso di ricorso al fondo non inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse e comunque fissato attraverso decreto.

Fondo di solidarietà residuale

Se non vengono sottoscritti fondi di settore, le aziende con più di 15 dipendenti devono contribuire a un fondo residuale volto ad assicurare le stesse prestazioni dei fondi bilaterali, per una durata minima di 1/8 delle ore lavorabili. In teoria sarebbe dovuto partire l’1 gennaio 2014 ma ad oggi non è ancora stato costituito. La contribuzione è dello 0,5% (aliquota introdotta dal comma 20-bis all’art. 3 della L. 92/2012) più le addizionali contributive per l’accesso al fondo stesso. L’altra novità (co. 19-bis) è che non saranno più tenute a contribuire al fondo residuale dal momento in cui viene sottoscritto un fondo bilaterale di settore (ma le somme già versate restano in capo al vecchio fondo): la nuova contribuzione sarà destinata al neo-fondo. È possibile che, in seguito al finanziamento dei propri dipendenti, il datore di lavoro debba continuare a pagare i contributi necessari. Inoltre (co. 19-ter), l’obbligo è sospeso anche se il fondo specifico è ancora in via di costituzione, ma solo fino al 31 marzo: se a quella data il fondo non è ancora operativo, si dovrà tornare a versare contributi obbligatori al fondo residuale e sarà dovuto il versamento anche per la mensilità sospese.