Con la circolare n. 11/2014 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai requisiti per l’accesso agli assegni familiari da parte dei pensionati pubblici (ex Gestione INPDAP) ultrasessantacinquenni e più in particolare sulle modalità per accertare lo stato di inabilità e quindi per il rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro richiesta dalla normativa.
Beneficiari
Nella circolare l’INPS specifica i casi in cui l’assegno familiare può essere erogato, specificando che l’ammontare cambia a seconda del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare. Per il calcolo vengo utilizzate delle tabelle prestabilite i cui livelli di reddito vengono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro o, se minorenni, in difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.
Pensioni ex INPDAP
Per i pensionati statali, la corresponsione dell’assegno familiare sottostà alle direttive impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che richiedono presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. che attesti che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”.
Rilascio dell’assegno familiare
In ogni caso, per i pensionati con più di 65 anni di età sia privati che pubblici, l’assegno familiare verrà erogato solo dopo l’accertamento del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro tramite visita medica diretta e la valutazione della documentazione sanitaria prodotta dal richiedente. Per maggiori informazioni consulta la circolare n.11/2014 dell’INPS.