Il Ministero del Tesoro ha pubblicato nuove FAQ in materia di TARES integrandole a quelle sulla mini IMU (anch’esse aggiornate) in vista della scadenza del 24 gennaio per il pagamento del conguaglio d’imposta sugli immobili e della maggiorazione allo Stato su rifiuti e servizi (scarica o leggi le FAQ su Mini IMU e TARES).
FAQ Mini IMU 2013
Per calcolare la mini IMU, la base imponibile si individua dalle rendite catastali 2013: il Salva Italia (Dl 201/2011, all’articolo 13, comma 4), prevede che si considerino quelle risultanti in Catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (quindi 1° gennaio 2013).L’abitazione principale resta tale anche se parzialmente locata: se un proprietario affitta alcune stanze la casa non perde la destinazione standard. Questo significa anche che sull’immobile, dal 2014, si pagherà solo la TASI (l’IMU prima casa è stata abolita, inglobata nella tassa sui servizi indivisibili del Comune).
FAQ IMU 2014
Ulteriori chiarimenti sull’IMU 2014 riformata dalla Legge di Stabilità, che introduce la IUC (Imposta Unica Comunale) sugli immobili, formata da TASI (servizi indivisibili), TARI (rifiuti) e IMU (immobili diversi dalle abitazioni principali).
Se due coniugi non vivono assieme e hanno due prime case in Comuni diversi (ad esempio per motivi di lavoro), possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU prima casa (pagheranno su entrambe le abitazioni solo la TASI). Questo, anche se la sentenza di Cassazione n. 14389 del 2010 considera abitazione principale quella in cui dimorano tutti i familiari: il pronunciamento si riferiva all’ICI (vecchia tassa sugli immobili) ma, essendo cambiata la legge, non può essere applicata anche all’IMU o alla TASI.
Infine, per quanto riguarda l’esenzione IMU per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (comma 707 della legge 147/2013), se l’immobile di proprietà dell’istituto ha caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. Altrimenti non è esente IMU e l’unica agevolazione è la detrazione di 200 euro.
FAQ TARES
Il ministero conferma la non applicabilità delle sanzioni per i contribuenti che abbiano effettuato un versamento inferiore al dovuto nel caso in cui il Comune non abbia inviato a casa i bollettini. Come aveva anticipato dal Ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni l’inapplicabilità di sanzioni e interessi di mora è stabilita sia dal Dl 102/2013 (decreto di abolizione dell’acconto IMU prima casa 2013, con disposizioni in materia di TARES) al comma 4 dell’articolo 5, sia dallo Statuto del Contribuente (legge 212/2000, articolo 10, comma 2).
Il contribuente può sempre ricorrere al ravvedimento operoso (sanzioni ridotte se il ritardo è contenuto entro determinati limiti), sia per la mini IMU sia per la maggiorazione Tares.